Dopo due provvedimenti del Tribunale di Lanciano ( reperibili sul sito), anche il Tribunale di Chieti si è pronunciato sulla questione, ritenendo illegittima la limitazione alla professione forense per i docenti avvocati e riconoscendo pertanto il diritto a patrocinare anche in cause in cui è parte una pubblica amministrazione, ed in particolare il MIUR. ( Avv. Francesco Orecchioni)
Professori avvocati – divieto ex art. 56-bis L. 662/96 di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione – inapplicabilità.
Il divieto ex art. 56-bis L. 662/96 a carico dei dipendenti pubblici di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione non poteva – e non può a tutt’oggi – riguardare i professori-avvocati, in quanto per loro vi era – e vi è – una norma speciale, l’art. 3, R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, che consente qualsiasi incarico defensionale e consultivo senza eccezioni e risulta ribadita sia dalla normativa universitaria, sia da quella della scuola secondaria di Il grado.
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INCOMPATIBILITA’
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale_di_chieti_-_ordinanza_del_31-03-10.html