Se entriamo nel merito dell’attuazione della legge 146/90 all’interno dell’art. 3 del CCNL 1998/2001 leggiamo infatti che:
(da Professione Insegnante)a. Non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato; […]
c. Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni; […]
g.Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento de-ll’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
i. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Si può quindi affermare che:
– E’ assolutamente legale fare uno sciopero di due giorni durante gli scrutini finali (sono escluse solo le classi quinte delle superiori e le terze delle medie) e tale sciopero può portare al rinvio di cinque giorni degli scrutini.
– Lo scrutinio deve essere bloccato e rimandato anche se un solo membro del consiglio di classe fa sciopero e il docente non può assolutamente essere sostituito.
E SE DALLO SCIOPERO SI PASSA AL BLOCCO?
CHE COSA ACCADE?
La violazione della limitazione dei due giorni di sciopero (ad esempio prolungando lo sciopero a tre o più giorni) può comportare sanzioni fino a 500 euro al giorno solo se dopo essere stati precettati con specifica ordinanza si prosegua nello sciopero.
Infatti solo nel caso la convocazione dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia pregiudizievole e se il tentativo di conciliazione tra OS proclamante e Governo non dovesse riuscire, il Presidente del Consiglio, o un Ministro, può emanare un’ordinanza con “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1” (art. 8 comma 1 L. 146/1990) e “l’inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro … delle disposizioni contenute nell’ordinanza … è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile … da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000” (art. 9 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000). Mentre le azioni disciplinari non possono comportare in alcun modo il licenziamento infatti “i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni … sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso” (art. 4 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L. 83/2000).