fbpx

Legge 104/92. I misteri rimangono

873

di A. Lalomia – Il 3 marzo 2010 il Senato ha approvato in via definitiva un DDL ‘omnibus’ (1) che tra le tante misure introduce novità in tema di permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/92. Queste novità in parte possono considerarsi ‘garantiste’, per altro verso restrittive. Restano comunque dei punti che non sono stati affrontati e che rimangono quindi ancora irrisolti. Il lettore interessato potrà approfondire la conoscenza del testo ‘omnibus’ -soprattutto nelle parti che riguardano la L. 104- sull’ottimo portale www.handylex.org/ (2) . Qui, io vorrei riflettere su alcuni di quegli aspetti della materia di cui il suddetto DDL non si occupa (3), aspetti che meriterebbero invece un’attenzione particolare, vista la loro importanza. 1. Il primo dato riguarda la non cumulabilità dei permessi retribuiti, neanche all’interno dello stesso a.s. . Questo punto secondo me è il più grave, quello che andrebbe rivisto al più presto, per creare finalmente quell’ equilibrio che allo stato attuale non esiste e per rispondere in modo adeguato agli sciacalli che continuano a vedere i beneficiari di questa legge come dei privilegiati (4) . 2. Il secondo elemento si riferisce alle decurtazioni che continuano ad essere applicate anche a chi, pur beneficiando della suddetta legge, si assenta per malattia e al ritorno produce un certificato medico. La normativa in vigore stabilisce che la visita fiscale, in tali casi, è a discrezione del datore di lavoro; eppure, i dipendenti con L. 104, alla fine del mese, si vedono ugualmente trattenute delle somme sullo stipendio. Qual è la logica, in questo modo di operare ? Io non riesco a comprenderla. Tanto più quando il soggetto in possesso della L. 104 preferisce non usufruirne del tutto (5) e decide di ricorrere appunto al certificato medico. 3. Il comma 5 dell’articolo 33 della L. 104/92 precisa che “Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Come se non bastasse, il comma 6 dello stesso articolo recita : “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [……] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”. Malgrado la reiterazione dei principi -reiterazione che dovrebbe sancirne il carattere solenne ed inviolabile-, di fatto ci si riferisce a diritti puramente virtuali, soprattutto per quanto riguarda la prima parte. Come spesso accade, si gioca con le parole. In questo caso, il ‘jolly’ che permette di disattendere la norma è rappresentato dalla locuzione “ove possibile”. Qualcosa di analogo accade per l’articolo 21 della stessa Legge (“Precedenza nell’assegnazione di sede”), che fa sapere: “1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. – 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.”. Anche qui, in realtà, ci troviamo di fronte a precedenze virtuali, perché, come tutti sanno, nella scuola le operazioni di mobilità seguono un ordine ben preciso, ordine che di fatto favorisce chi indica, nella domanda di trasferimento, preferenze di tipo sintetico (distretto; comune; provincia), oppure dichiara la sua disponibilità ad accettare, se si tratta di docente, anche cattedre orario (V. il punto n. 35 dell’Allegato J/1, relativo alla scuola superiore). In ogni caso, anche quando il docente provvisto della precedenza in base alla L. 104 riesce ad essere trasferito su una sede che ha indicato nella domanda, non è detto che non sia costretto poi a completare l’orario in un’altra scuola, distante magari km da quella che ha scelto e in un turno che non può essere rispettato, visto appunto il suo stato di salute. 4. Il docente che rientra nella legge in questione, anche quando ottiene la sede richiesta e un turno adeguato alle sue aspettative, spesso è costretto a rispettare un orario di lavoro poco compatibile con le sue patologie e in troppi casi è obbligato a rimanere a scuola oltre l’orario contrattuale, senza alcuna integrazione dello stipendio. I ‘buchi’ nell’orario di un docente non costituiscono certo una novità. Tuttavia, questi ‘buchi’ pesano in modo diverso, almeno credo, se a subirli è una persona in buona salute, oppure chi deve combattere ogni giorno con problematiche fisiche molto serie (6). Note (1) Atti del Senato 1167-B : “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”. Qui il testo completo del provvedimento, in formato PDF. Vale la pena ricordare che il Capo dello Stato ha deciso di non firmare il suddetto DDL, rinviandolo (il 31-03-10) al Parlamento, con una serie di precise e concrete motivazioni. (2) Carlo Giacobini, “Permessi lavorativi: modificato l’articolo 33 della Legge 104/92” (http://www.handylex.org/gun/permessi_lavorativi_modifica_legge_104.shtml/). Il portale citato si è arricchito recentemente di una nuova funzione: un dispositivo automatico che consente di conoscere subito la risposta a determinati quesiti (http://www.handylex.org/gun/permessi_legge_104_risposta_automatica.shtml/ ; http://www.handylex.org/cgi-bin/permessi_legge_104_risponditore/ ; http://www.handylex.org/cgi-bin/congedi_retribuiti_risponditore). (3) Sulle lacune che ancora oggi esistono in tale settore (e che di fatto penalizzano chi usufruisce di questa legge), cfr.: “Legge 104/92. La realtà dietro le mistificazioni.”, pubblicato il 9-12-09 su www.orizzontescuola.it/ (http://www.orizzontescuola.it/node/1843). V. anche: “Trasferimenti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti. Un appello ai parlamentari.”, pubblicato il 16-01-08 nell’area ‘Mobilità’ di www.orizzontescuola.it/ , con il titolo “Proposta di modifica sulla mobilità”. Questo secondo testo, che peraltro si collega ad un precedente lavoro apparso il 24-08-07 nella stessa area del medesimo portale (lavoro dal titolo “Modesta proposta relativa alla domanda di trasferimento”), contiene una “Bozza di proposta di legge a favore di determinate categorie di docenti”, vale a dire di quei docenti che, malgrado le problematiche fisiche che possono debitamente certificare, non sono protetti in maniera adeguata (e talvolta in alcun modo) né dalla legislazione sui trasferimenti, né in altri ambiti. Cfr. anche : “Esami di Stato. Partecipazione dei docenti che usufruiscono della L. 104/92”, pubblicato il 22-02-08 nella rubrica “Varie” sempre di www.orizzontescuola.it/ (scaricabile tramite Google) e gli altri articoli sulla L. 104 presenti nella mia pagina all’interno di www.atuttascuola.it/ (http://www.atuttascuola.it/collaborazione/lalomia/index.htm). (4) Cfr. ad esempio i commenti riportati dopo l’articolo di Tommaso Del Lungo, “Il Senato approva definitivamente le norme di riforma della legge 104. Ecco cosa cambia.”, in http://portal.forumpa.it/ (http://saperi.forumpa.it/story/42208/il-senato-approva-definitavemente-l…). Più che di commenti, però, bisognerebbe parlare di sproloqui (vista la presenza di luoghi comuni, di balordaggini e di affermazioni penalmente rilevanti), espressi peraltro in un italiano spesso sgangherato. (5) A volte per nulla, sottoponendo così il suo fisico ad un logorio che aggrava ancora di più il suo stato di salute. (6) A questo aspetto non si pensa mai, sbagliando. La L. 104 viene concessa soltanto alle persone con gravi

e documentate patologie e dopo una serie non indifferente di visite da parte di Commissioni medico-legali.  Disegno di Legge omnibus riguardante anche la 104-92. (3-03-10).pdf

da orizzontescuola

In questo articolo