In merito all’utilizzo degli insegnanti di sostegno per supplire le assenze dei colleghi, si richiama il principio ribadito dalla Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità (MIUR 4274 del 4.8.09) secondo cui “…attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non
quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo
riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto
Pertanto, l’utilizzo degli insegnanti di sostegno per svolgere attività di supplenza
in classi diverse è possibile solo quando l’alunno con disabilità, destinatario del
progetto di integrazione, risulta assente; sono fatte salve situazioni di particolare eccezionalità
ed urgenza valutate di volta in volta, nella sua discrezionalità, dal Dirigente
Scolastico.
È certamente diversa la situazione in cui ad essere assente sia l’insegnante
curricolare, che condivide la stessa classe. In questo caso, in base al principio della
contitolarità dell’insegnante di sostegno (art 13.b6 L.104/92), non si parla nemmeno
di supplenza ma di diversa organizzazione dell’attività didattica. Anche questa situazione
va comunque contenuta in un intervallo temporale ragionevole per evitare pesanti
ricadute sulla qualità dell’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità.
Si ringrazia per l’attenzione e l’abituale collaborazione e si porgono i più
cordiali saluti
l’insegnante per le(pag. 15)”.I
L DIRIGENTE REGGENTEFranco Venturella
U.S.P. Vicenza – Nota 4152-10 (sostituzione per assenze e insegnanti di sostegno).