fbpx

Dipendenti pubblici con cartellino di riconoscimento. Anche per docenti ed ATA delle scuole?

3812

red – Il Ministro Brunetta emana la circolare che obbliga i dipendenti pubblici ad indossare un cartellino di riconoscimento. Sarà ciascuna amministrazione a decidere chi dovrà essere escluso. A momento le categorie escluse saranno magistrati e avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia. In questo elenco nessun cenno ai dipendenti delle scuole statali. Spetta dunque al MIUR decidere eventuali esclusioni. Pubblichiamo il comunicato del Ministero della pubblica istruzione con link alla circolare.

Dipendenti pubblici con cartellino di riconoscimento: circolare del ministro brunetta su applicazione della norma

Il ministro Renato Brunetta ha firmato una circolare per ricordare che dallo scorso 13 febbraio, in base a quanto disposto dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione), “i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. Da questo obbligo è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

La norma è immediatamente operativa (non solo per le Amministrazioni centrali ma anche per le Regioni e gli Enti locali), persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni e riguarda tutti i dipendenti pubblici “contrattualizzati”: non si applica quindi ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia.

“Per attività di contatto con il pubblico – ricorda Brunetta – si intendono quelle svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta. Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni, l’individuazione delle attività rilevanti è rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione. A titolo esemplificativo, rientrano nel concetto in esame le attività svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall’ufficio relazioni con il pubblico, le attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni, le attività del personale sanitario a contatto con il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Rimane in ogni caso salva la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale anche se non preposto ad attività che comportano il contatto con il pubblico, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali”.

In base alla norma, l’identificazione del dipendente avviene mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. “La scelta tra l’una e l’altra modalità – precisa Brunetta – è rimessa all’amministrazione e sarà effettuata a seconda della tipologia di attività, fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è tanto rilevante lo strumento di per sé quanto piuttosto il soddisfacimento dell’esigenza sottesa che è quello dell’identificazione dell’addetto. La disposizione individua gli elementi per l’identificazione nel nominativo (nome e cognome) del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e l’amministrazione può valutare se e quando attuare l’identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell’ambito dell’organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare attuazione alla norma le amministrazioni debbono tener conto della finalità della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti o eccedenti la finalità. Non sembra così rispondere a un principio di corretto utilizzo dei dati personali l’indicazione nel cartellino delle generalità del dipendente, complete dell’indicazione della data di nascita. Occorre, infatti, l’individuazione di modalità sufficienti e adeguate che, salvaguardando il pubblico interesse, evitino di compromettere la sfera personale del soggetto”.

“La disposizione – conclude Brunetta – si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti direttamente tenuti all’osservanza dell’obbligo, è chiaro che le amministrazioni di appartenenza debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall’altro fornire gli strumenti per l’identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uniforme  nell’ambito della stessa amministrazione. L’inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate”.   

Il testo della circolare

In questo articolo