Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del personale della scuola
Personale docente/educativo
In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata.
Personale educativo
Si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell’assenza.
Scuola dell’infanzia
Per procedere alla sostituzione: non c’è nessun vincolo sulla durata dell’assenza.
Scuola primaria
Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: “attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.” (CCNL 2002-2005 Art. 26 C. 5).
Naturalmente, anche per tali assenze, si procede alla sostituzione con personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l’intero orario di servizio.
In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (art. 6 c.2-i del CCNL 2002-2005) sull’organizzazione del lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d’istituto.
Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato.
Scuola secondaria di primo e secondo grado
La finanziaria 2002 (L 448/2001 Art. 22 C. 6) ha previsto la possibilità (non l’obbligo) per le scuole di utilizzare personale interno, in coerenza con il POF, per assenze fino a 15 giorni. Di conseguenza si chiamano subito i supplenti a partire dal 1° giorno tutte le volte che l’assenza del titolare supera i 15 giorni anche a seguito di più certificati o richieste.
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Al contrario quando l’assenza è inferiore a 15 giorni prima di chiamare il supplente va valutata la possibilità di utilizzare il personale interno a disposizione o che si è reso disponibile.
Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l’orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 Aprile a disposizione della scuola.
Per docenti che si sono resi disponibili si intendono coloro che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni in aggiunta al proprio orario d’obbligo per massimo 6 ore settimanali.
In quest’ultimo caso occorre valutare con attenzione la ricaduta sull’offerta formativa e quindi procedere alla nomina di un supplente ogni qualvolta si ritenga necessario per garantire il diritto allo studio.
A questo fine è opportuno regolare nel contratto integrativo di istituto (viste le ricadute sull’organizzazione del lavoro) come si provvede alla sostituzione dei docenti assenti fino a quando non arriva il supplente.
La norma restrittiva contenuta nel DPR 399 Art. 14 C. 12 è invece da considerarsi superata dalla L. 124/99 Art. 4 (“C.10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime”) e dal regolamento delle supplenze DM 201/00 che sostituisce le precedenti ordinanze sulle supplenze. Oltretutto con la riconduzione a 18 ore di quasi tutte le cattedre la situazione, sia nelle medie che nelle superiori, è diventata ancora più complicata e anche la sostituzione, con docenti in servizio, per assenze brevi è spesso impraticabile. Una sentenza di appello della Corte dei Conti del 19 Aprile 2004 ha mandato assolto un Dirigente che aveva nominato supplenti anche per assenze brevi in quanto, qualora le risorse interne disponibili (docenti a disposizione o che hanno dato disponibilità a supplenze) non siano sufficienti a garantire la copertura dell’assenza si può procedere alla nomina dei supplenti per garantire la continuità didattica.
La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio. Lo stesso ragionamento vale per lo sdoppiamento delle classi che è una prassi da evitare in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni “distribuiti” sia di quelli che li “accolgono”.
In conclusione il Dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente.
Personale ATA
Il regolamento delle supplenze (DM 430/00), prevede all’ Art. 6 C.2.: “Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell’art. 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.”
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Pertanto anche nel caso degli ATA non ci sono vincoli particolari per la sostituzione del personale che pertanto si può assumere a partire dal 1° giorno di assenza del titolare. Infatti l’Art. 4 C.14 della legge 124/99 ha esplicitamente abrogato l’art. 582 del Dlgs 297/94 che prevedeva particolari condizioni (mix tra numero di assenti e durata delle assenze) per poter chiamare il supplente ATA.
Considerata la peculiarità del lavoro ATA e il riferimento, nel regolamento, al “tempo strettamente necessario”, è opportuno che in sede di contrattazione d’istituto si definiscano i criteri per l’assunzione dei supplenti ATA per i diversi profili in base alle specifiche caratteristiche della scuola (tempo scuola, numero e tipologia dei plessi, turnazioni, corsi serali ecc). In particolare la contrattazione di scuola dovrà definire a quali condizioni e dopo quanti giorni di assenza si ricorre al supplente, tenendo anche conto delle risorse disponibili nel fondo d’istituto per le attività aggiuntive e/o per l’intensificazione e delle esigenze relative all’organizzazione del lavoro ATA.
Il regolamento introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche oltre la data di termine delle lezioni (Art.6 C.4). Considerati i carichi di lavoro e le riduzioni di organico è opportuno che i Dirigenti scolastici, anche in accordo con le RSU, utilizzino tali proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le operazioni di scrutini ed esami.
DSGA
Il regolamento delle supplenze ATA non tratta della sostituzione dei DSGA che invece è demandata al contratto. La sostituzione si effettua con il conferimento
da parte del Dirigente Scolastico dell’incarico specifico di cui all’art. 47 del Ccnl all’assistente amministrativo secondo i criteri stabiliti dal contratto integrativo di scuola. E’ naturalmente necessario il consenso dell’interessato.
Sull’argomento è possibile consultare una nota riepilogativa sulla sostituzione dei DSGA.