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Riceviamo e pubblichiamo:Chiarimenti Assenze:Periodi di convalescenza post ricovero: chiarimenti sul trattamento economico

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La giurisprudenza sul punto ha dato una serie di interpretazioni che tengono conto dei presupposti oggettivi della fattispecie considerata.
In particolare, in caso di congedo post ricovero, in cui sia chiaro il nesso di causalità con l’intervento sanitario effettuato dalla struttura ospedaliera o con l’evento operatorio eventualmente occorso, la certificazione rilasciata dal “medico di base”, che la L. 833/78 qualifica come personale del SSN sulla base del “rapporto di convenzione”, può essere considerato alla stregua di un certificato rilasciato dal SSN territorialmente competente.
Alcuni TAR hanno infatti confermato questa tesi restituendo piena validità alla certificazione del medico di famiglia , in quei casi, almeno, in cui tale certificazione pùò sostituire la certificazione ASL, almeno sotto il profilo della efficacia certatoria.(Tar Lazio Decisione 8701/2002).
Al contrario, laddove il certificato del medico di base, sia frutto di una autonoma determinazione dello stesso sulla base di una propria diagnosi, tale certificazione, soggetta all’eventuale vaglio del Servizio di Medicina Fiscale competente, per territorio, non può essere considerata sostituiva di una certazione che non avrebbe potuto essere emessa dall’organo ospedaliero, come nel caso di recidiva di patologie già trattate in struttura convenzionata o di eventuali ricadute a seguito di eventi morbosi, già frutto di ospedalizzazione e ripresentatisi a distanza di tempo.
G.Pistorio – – Consulente del lavoro – Trapani

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