È sempre domenica di Antimo Di GeronimoSentenza del giudice di Caltanissetta sulle festività Pure per il precario, a cui va pagata
Il docente precario che sostituisce contemporaneamente due docenti diversi, al compimento dell’orario settimanale di lezione ha comunque diritto al pagamento del sabato e della domenica. Ma il ricorso va indirizzato direttamente al ministero dell’istruzione e non al dirigente scolastico o ai dirigenti degli uffici scolastici.
Così ha deciso il giudice del lavoro di Caltanissetta con una sentenza emessa il 25 febbraio scorso (155/2010). Il provvedimento introduce un nuovo tassello interpretativo nell’annosa questione del pagamento dei giorni festivi e dei giorni liberi ai docenti precari. E fissa alcuni principi importanti. Il primo è che la retribuzione del giorno festivo e del giorno libero matura sulla base del mero adempimento dell’orario settimanale. E dunque, se un docente ha un contratto di 5 giorni, ma in questi 5 giorni adempie tutta la prestazione settimanale, ha diritto ad essere pagato anche per i giorni della settimana in cui non esegue materialmente la prestazione. Principio, peraltro, che si deduce già dal codice civile, ma che è stato messo in dubbio più volte dalle istituzioni scolastiche. Il secondo principio è che ciò che conta ai fini della maturazione della retribuzione settimanale, non è che il docente interessato sostituisca un solo docente, ma può essere anche frutto della somma di più sostituzioni di docenti diversi. L’importante è che tutte le ore di lezione, sommate insieme, diano come risultato l’intera prestazione oraria settimanale. Per esempio, se si tratta di un docente delle secondarie: 18 ore di lezione nell’arco di una settimana, anche se prestate in 5 giorni. Infine, un altro principio importante è che, se si va davanti al giudice, non si discute con il dirigente scolastico o con i dirigenti degli uffici scolastici, ma con il ministro. Perché il datore di lavoro è il ministero. E quindi il ricorso va sempre notificato all’avvocatura dello stato indirizzandolo al ministro. Anche se la notifica al dirigente scolastico e ai dirigenti degli uffici periferici del ministero non è causa di inammissibilità della domanda. Resta il fatto, però, che il giudice ha condannato direttamente il ministro al pagamento del dovuto. E quindi, per il diretto interessato entrare in possesso di quello che gli spetta non sarà facile, per vie delle inevitabili lunghezze del procedimento di liquidazione. Che dovrà partire dall’amministrazione centrale e, passando per gli uffici periferici, dovrà ritornare al dirigente interessato al quale dovrà essere espressamente ordinato di procedere.
Note: ItaliaOggi Azienda Scuola 06/04/2010