Con una nota inviata il 6.4.2010 al MIUR e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNI sulla mobilità 2010/11, l’associazione Professione Insegnante ha chiesto che la “ nozione di convivenza” all’interno del testo contrattuale sulla mobilità, sia intesa , secondo i chiarimenti della circolare del Ministero del Lavoro 18.2.2010 prot 3884, sia per i trasferimenti con precedenza, ai sensi del comma 5 e 7 della legge104/92 (art. 7 punto V CCNI), sia per l’ esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto, ai fini dell’individuazione del sovrannumerario del docente che assiste il coniuge, il figlio, il genitore diversamente abile. La citata circolare prot 3882010/2010, ha chiarito che il concetto di “convivenza” possa essere ricondotto a tutte quelle situazioni in cui i due soggetti , il disabile e chi lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, lo stesso indirizzo anche se vivono materialmente in appartamenti diversi. Con messaggio n. 6512 del 4.3.2010 anche l’INPS ha recepito l’interpretazione del Ministero del Lavoro . Libero Tassella ( Professione Insegnante)