Nei consigli di classe il voto palese del dirigente scolastico, presidente, prevale in caso di parità di voti.
Su questa norma si stanno diffondendo voci secondo cui, per effetto dell’abrogazione del Regio decreto da cui traeva origine, sarebbe avvenuta la completa cancellazione. Non è così, perché, Regio decreto o no, la disposizione è prevista dall’art. 37 del Testo Unico sulle norme per l’istruzione (d.lvo 297/1994).
A chiarire i dubbi è intervenuta anche una nota dell’Anp che ricorda come “Le perplessità nascono dalla affermazione che la classica “fonte” regolamentare in materia (il RD 653 del 4 maggio 1925 e, per la parte che interessa, l’art. 79) non esisterebbe più: sicché, si dice, in assenza di normativa in merito, tutte le deliberazioni sarebbero a rischio di impugnativa. In particolare, non sarebbe più applicabile la norma che fa prevalere – a parità di voti – il voto di chi presiede la seduta.
Ma quel regio decreto è davvero scomparso? No. Si tratta di un equivoco, precisa ancora l’Anp. “In effetti, il RD 653 faceva parte di un elenco di norme collettivamente abrogate per effetto del Decreto legge 22 dicembre 2008 n. 200, poi convertito dalla legge n. 9 del 18 febbraio 2009.” ma successivamente, ricorda l’Anp, “è stata emanata una nuova disposizione (il Decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 179) che – con effetto immediato – disponeva la reviviscenza di tutta una serie di disposizioni, contenute nell’allegato 2. Fra queste, anche il RD 653, che quindi è rientrato in vigore il 15 dicembre 2009.”
“Le valutazioni periodiche e finali – aggiunge l’Anp – continuano pertanto a svolgersi secondo la normativa ben nota, che è tuttora in vigore, compreso il passaggio che assegna la prevalenza al voto di chi presiede in caso di parità di voti” anche perché, “Sulla parità di voti, soccorre l’art. 37 comma 3 del DLgs 297/94, che prevede esplicitamente la prevalenza del voto del presidente“.