Com’è noto, l’art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l’altro, che i limiti di reddito previsti dall’art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988,in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze –dipartimento del Tesoro – ha comunicato in data 25 gennaio 2010 che il tasso d’inflazione programmato per il 2010 è pari a 1,5%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2010-2011, come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone | limite massimo di reddito per l’anno scolastico 2009-2010 riferito all’anno d’imposta 2008 | rivalutazione in ragione dell’1,5%, con arrotondamento all’unità di euro superiore | limite massimo di reddito espresso in euro per l’a.s. 2010-2011 riferito all’anno d’imposta 2009 |
1 | 4.871,00 | 74,00 | 4.945,00 |
2 | 8.081,00 | 122,00 | 8.203,00 |
3 | 10.388,00 | 156,00 | 10.544,00 |
4 | 12.406,00 | 187,00 | 12.593,00 |
5 | 14.423,00 | 217,00 | 14.640,00 |
6 | 16.347,00 | 246,00 | 16.593,00 |
7 e oltre | 18.266,00 | 274,00 | 18.540,00 |
La misura delle tasse scolastiche, determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990), è pari a € 6,04 (tassa di iscrizione), a € 15,13 (tassa di frequenza) e a € 15,13 (tassa ritiro diplomi).
Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.
L’art.1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 – regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,n.296.
Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell’art.1 della legge 296/2006.
Resta, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto