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Gli insegnanti d’arte possono iscriversi ai corsi per il sostegno degli alunni

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Gli insegnanti d’arte possono iscriversi ai corsi per il sostegno degli alunniCon la sentenza 14 gennaio 2010, n. 56 del TAR Puglia arriva un’importante affermazione di diritto in favore degli abilitati COBASLID, insegnanti abilitati all’insegnamento delle materie artistiche e musicali, che ad oggi non si vedono riconosciuto il diritto ad ottenere l’abilitazione al sostegno in favore di alunni con handicap.

I corsi COBASLID sono stati istituiti a partire dall’a.a. 2004/2005 con i DD.MM. 82 del 07.10.2004 e n. 456 del 03.08.2005 per la formazione dei docenti nelle classi di concorso 7A, 18A, 21A, 22A, e 28A.

Ai sensi dell’art. 14, c. 2 L. 104/92, “I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, … discipline facoltative, attinenti all’integrazione degli alunni handicappati… Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi all’attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l’attività didattica di sostegno.”

Anche in esecuzione di tale norma, il Ministero dell’Università disciplinava con D.M. 26.05.1998 i criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), prevedendo, in particolare, all’art. 4, c. 8, che “sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all’attività didattica di sostegno ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Parimenti, con D.M. 31.10.2006 n. 56/2006, per l’a.a. 2006/2007 “al fine di garantire parità di trattamento ai docenti che hanno frequentato i suddetti corsi biennali [COBASLID] – di dover assicurare un monte ore analogo a quello stabilito dal D.M. 26 maggio 1998 ed in particolare dall’art. 4 – c. 8 – che prevede specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire l’acquisizione di quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all’attività didattica di sostegno, ai sensi del suddetto art. 14, c. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, nel presupposto che i corsi COBASLID organizzati dalle Istituzioni Artistiche e Musicali “sono del tutto equivalenti ai corsi di specializzazione per l’insegnamento nel settore artistico istituiti presso le Università”, il Ministero dell’Università ha riconosciuto la facoltà per le Accademie di Belle Arti statali di “organizzare specifici moduli relativi ad attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, riservati a docenti già abilitati nei suddetti corsi [COBASLID] e sprovvisti del titolo specifico” (art.1) per un totale di 400 ore di lezione.

Successivamente, con D.M. 11 del 30.01.2007, si precisava che “Le attività didattiche di cui all’articolo 2 del citato Decreto Ministeriale n. 56/06 e alla relativa tabella A) ai fini del conseguimento del titolo, sono integrate, mediante specifiche convenzioni con le Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario, da un ulteriore modulo di 120 ore … ovvero dalla presentazione di un lavoro monografico elaborato su contenuti individuati d’intesa con le stesse scuole nei predetti ambiti multidisciplinari”.

Questo il quadro normativo. In sostanza, solo per l’a.a. 2006/2007 i diplomati COBASLID, qualora le Accademie di Belle Arti avessero voluto, avrebbero potuto frequentare un corso di 400 ore (eventualmente integrato da altre 120 ore o da una monografia in ambito multidisciplinare definito d’intesa con le SSIS) al fine di ottenere l’abilitazione al sostegno.

Dopo di allora, il vuoto. Dopo di allora i diplomati COBASLID che vogliono ottenere l’abilitazione per il sostegno non possono, per mancanza dei corsi organizzati dalle Accademie di Belle Arti. Molti di loro hanno pertanto ritenuto di poter seguire i corsi organizzati dalle SSIS, presentando a tal fine apposita domanda, sul presupposto (confermato peraltro dal Ministero in numerosi provvedimenti, quale, ad es. il D.M. 17.02.2006, n. 73) che l’abilitazione COBASLID e SSIS fossero equipollenti e quindi che ottenere l’abilitazione presso un’Istituzione o un’altra fosse pienamente equivalente.

Ed invece successivamente, sia il Comitato di Proposta della SSIS Puglia che il Ministero hanno diversamente e illegittimamente opinato.

La SSIS, con deliberazione del 21.09.2007 ha dichiarato che “il corso per le attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap… è una dilatazione, ovvero una specializzazione dell’abilitazione già conseguita nella/nelle classe/classi di concorso del corso ordinario delle SSIS e, pertanto, l’ammissione allo stesso è riservata ai soli soggetti in possesso di abilitazione” conseguita presso le SSIS. Una sorta di specializzazione della specializzazione, insomma.

Da parte sua, il Ministero dell’Istruzione, tramite il Direttore Generale per l’Università, con nota prot. n. 2952 del 09.12.2008, ha sostenuto da un lato che i corsi di 400 ore sono riservati agli abilitati SSIS, e dall’altro che “al fine di consentire agli abilitati attraverso canali diversi dalla SSIS di conseguire il diploma di specializzazione sul sostegno sono state istituite ed attivate dalle Università attività integrative pari a 800 ore, ai sensi del D.M. 20.02.2002. Nelle suindicate attività integrative i docenti possono acquisire quelle competenze socio-psico-pedagogiche che sono necessarie per conseguire la specializzazione per l’handicap e che gli studenti SSIS acquisiscono già nel percorso SSIS”. Orbene, in realtà il D.M. 20.02.2002 disciplina i corsi di 800 ore sempre nell’ambito delle SSIS, in favore di docenti abilitati “attraverso vari canali e sprovvisti di titolo specifico”. All’epoca dell’emanazione di tale decreto i corsi COBASLID non erano ancora istituiti, essendolo stati solo nel 2004. Pertanto, i “vari canali” di cui parla il decreto devono essere necessariamente i diversi modi in cui si poteva accedere all’insegnamento prima di allora, ovvero i concorsi abilitanti, la laurea in magistero ecc.. Prova ne sia che quando il Ministero si è posto il problema della parità di trattamento tra diplomati COBASLID e diplomati SSIS in materia di abilitazione al sostegno non ha fatto riferimento al D.M. del 2002 ma ha disciplinato i corsi sulla falsariga di quanto previsto per le SSIS, prevedendo 400 e non 800 ore di corso, al massimo estendibili a 520 in accordo con le SSIS, qualora non fosse presentato un lavoro monografico multidisciplinare (v. Decreti 31.10.2006 e 30.01.2007). Ne discende, qualora la normativa non fosse stata chiara, che sia i diplomati COBASLID che i diplomati SSIS conseguono la medesima preparazione, equipollente fra le due istituzioni, e che non vi è alcuna necessità di “acquisire quelle competenze socio-psico-pedagogiche che sono necessarie per conseguire la specializzazione per l’handicap e che gli studenti SSIS acquisiscono già nel percorso SSIS” cui genericamente si riferisce il Direttore Generale per l’Università, ma semplicemente di integrare le conoscenze già acquisite mediante un apposito corso, così come già avviene per i diplomati SSIS.

In buona sostanza si tratta di riconoscere la parità di trattamento fra diplomati SSIS e COBASLID, perché in uno Stato di diritto non può esistere una distinzione tra abilitati di serie A e abilitati di serie B, tra chi può specializzarsi nel sostegno agli alunni portatori di handicap e chi non può perché ha avuto la sfortuna di abilitarsi presso un’Istituzione Statale piuttosto che un’altra, così come correttamente affermato nel D.M. 31.10.2006. Ne discende che, qualora vi sia l’inerzia delle Accademie di Belle Arti nell’avviare i corsi abilitanti per il sostegno in favore dei diplomati COBASLID, deve essere affermato il pieno diritto di questi ultimi a partecipare ai corsi organizzati SSIS, stante la piena equipollenza dei titoli acquisiti. Con l’ordinanza in commento, il TAR di Bari ha inteso proprio dar voce a questi "insegnanti di serie B", ammettendo con riserva la ricorrente alla frequenza dei corsi SISS.

TAR Puglia-Bari, sez. III, sentenza 14.01.2010 n° 56

(Altalex, 28 gennaio 2010. Nota di Luisa Carpentieri)

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