In termini del tutto ufficiosi, veniamo a sapere che IL CGA ha respinto il ricorso di terzi proposto dai 426 presidi vincitori del concorso bandito nel 2004 e poi annullato sempre dal Cga di Palermo. La vicenda è nota e non la ripetiamo, ma ormai tutto si gioca a colpi di carta bollata e di ricorsi. Con ogni probabilità i dirigenti (vincitori ma perdenti), dopo questa ulteriore sconfitta legale, si rivolgeranno al Giudice del lavoro per tutelare la loro posizione e forse pure proseguiranno oltre, compresa la Corte dei conti per chiedere l’eventuale danno: di immagine e di ruolo. In ogni caso la domanda principe risuona sempre: che fine faranno ora tutti costoro? E i coleghi ricorrenti si fermeranno? Redazione In termini del tutto ufficiosi, veniamo a sapere che IL CGA ha respinto il ricorso di terzi proposto dai 426 presidi vincitori del concorso bandito nel 2004 e poi annullato sempre dal Cga di Palermo. La vicenda è nota e non la ripetiamo, ma ormai tutto si gioca a colpi di carta bollata e di ricorsi. Con ogni probabilità i dirigenti, dopo questa ulteriore sconfitta legale, si rivolgeranno al Giudice del lavoro per tutelare la loro posizione e forse pure proseguiranno oltre, compresa la Corte dei conti per chiedere l’eventuale danno: di immagine e di ruolo. In ogni caso la domanda principe risuona sempre: che faranno ora i 426 presidi? Si rivolgeranno ai politici per sanare la loro posizione? Invocheranno qualche emendamento da inserire in qualche decreto o in una legge ad hoc? Con ogni probabilità, viste le sentenze, visti i pasticci fatti (in buona o cattiva fede) forse la cosa migliore da fare sarebbe di rispettare la legge e rifare il tutto, dando magari la possibilità a tutti coloro che hanno inoltrato la domanda all’epoca di parteciparvi. Non può essere che un semplice ricorso al Tar di sospensiva capovolga lo spirito del bando. La funzione dirigente fra l’altro, con tutte le competenze che vengono richieste e le delicatezze che ha, non si può affidare a chicchessia o a persone in odore di scarse competenze. In ogni caso capiamo perfettamente lo stato d’animo dei dirigenti che per tre anni hanno diretto uno scuola e che dicono una cosa alquanto giusta: possiamo noi essere il capro espiatorio di una legge concorsuale malfatta, manchevole e dubbia? Ci hanno detto di fare un concorso e l’abbiamo fatto così come l’amministrazione l’ha organizzato e voluto: possiamo subire solo noi le conseguenze delle pecche legali che poi coinvolgono il resto d’Italia dove la procedura è stata del tutto simile? E aggiungono: qualche tema con degli errori può fare piazza pulita di tutti gli altri? Due comunque sono state le sentenze del CGA n 477 e 478 del maggio del 2009 che hanno annullato il Concorso per Dirigenti Scolastici in Sicilia perché la Commissione avrebbe operato in violazione della legge, con conseguente azzeramento di ogni atto posto in essere successivamente alla compilazione delle graduatorie di ammissione. L’amministrazione, sorvolando il disposto della sentenza, non ha proceduto in termini di legge in forza delle graduatorie annullate e anzi ha continuato a nominare i dirigenti su quelle graduatorie annullate, e il CGA nel giudizio per l’ottemperanza lo ha fatto rilevare alla direzione scolastica regionale siciliana, rilevando inoltre che la sentenza di annullamento opera “con efficacia necessariamente erga omnes,”, ed è immediatamente esecutiva, e il giudice in essa “dichiara l’obbligo dell’Amministrazione scolastica intimata di conformarsi al giudicato”; per cui l’esecuzione del decisum avrebbe implicato la rinnovazione per tutti coloro che avevano sostenuto le prove scritte con esito negativo, ma anche positivo; ma annullava le susseguenti fasi concorsuali culminate con l’immissione nei ruoli della dirigenza scolastica e decretava l’annullamento dell’intero concorso, con azzeramento di tutte le posizioni acquisite. Dunque un effetto erga omnes.