Volevo chiedere se c’é obbligo di sorveglianza in caso di sciopero, in classi appartenenti allo stesso Istituto e nel medesimo plesso, ma di diverso indirizzo e diverso codice di organico docenti: il nostro è un Istituto Superiore con due indirizzi: Sientifico e Artistico con un codice d’istituto per il personale Ata (Personale Ausiliario tecnico e amministrativo), un codice per l’indirizzo scientifico e uno per l’indirizzo artistico, quindi è chiara la distinzione tra i due organici docenti. Nella stessa giornata il Dirigente ha, per motivi di sicurezza, attuato una riduzione d’orario e obbligato tutti i docenti non scioperanti ad essere presenti alla prima ora.
Risposta
La questione è controversa. Da una parte sembrerebbe plausibile la tesi secondo la quale, nell’esercizio dello ius variandi, il dirigente scolastico possa disporre delle risorse disponibili per fare fronte all’emergenza utilizzando il personale disponibile anche ai fini della mera vigilanza e in maniera fungibile. Dall’altra è altrettanto valida la tesi secondo la quale la distrazione del personale docente dalla propria funzione tipica, per il tramite dell’utilizzo anche in sedi diverse, si figurerebbe alla stregua di deroga in peius del contratto individuale di lavoro, con conseguente violazione dell’articolo 2077 del codice civile. Non di meno, l’articolo 2 dell’accordo di attuazione della legge 146/99 dispone che il dirigente scolastico, una volta preso atto delle disponibilità di personale, dovrebbe avvertire con largo anticipo i docenti in riferimenti alla variazione di orario dando loro la possibilità, se del caso, di aderire allo sciopero chiedendo di essere sostituiti.