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Graduatorie di III fascia – potere dell’amministrazione di valutazione discrezionale dei titoli – interesse legittimo dei concorrenti – giurisdizione del giudice amministrativo.

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Va riconosciuta la giurisdizione (di legittimità) del giudice amministrativo in tutti i casi in cui la controversia investa le singole procedure concorsuali o tenda ad inficiare la graduatoria disconoscendone la legittimità e chiedendone la modifica, mentre va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario allorquando si agisca sul presupposto della definitività della graduatoria permanente.

La procedura di valutazione dei titoli per le graduatorie di circolo e istituto di III fascia del personale docente appare annoverabile nel novero delle procedure concorsuali in senso stretto. La graduatoria viene difatti redatta ed approvata alla luce delle valutazioni dei titoli posseduti effettuate dall’Amministrazione, espressione di discrezionalità tecnica.

Pertanto, qualora l’attore contesti la legittimità della graduatoria definitiva, chiedendone sostanzialmente la modifica, e deducendo vizi che attengono al corretto esercizio del potere amministrativo di valutazione dei titoli dichiarati dagli altri concorrenti, la posizione giuridica azionata è ascrivibile nell’ambito categoria degli interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

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GIURISDIZIONE
GRADUATORIE

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