“La ripartizione dei posti di sostegno è disposta in base ai profili dinamico-funzionali ed ai piani educativi individualizzati, definiti dai competenti organi collegiali, nonché in relazione ai tipi di scuola cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti ed alle materie di insegnamento dei docenti specializzati disponibili nell’ambito della provincia, tenendo conto, peraltro, dell’opportunità di evitare l’attribuzione di compiti di sostegno a più docenti, per il medesimo studente portatore di handicap e di garantire la continuità dei rapporti educativi già instaurati”.
Redazione
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In vista delle operazioni relative alla definizione degli organici di sostegno della scuola secondaria di II grado, poiché continuano a pervenire segnalazioni di impropria individuazione delle aree da parte delle scuole (area scientifica, umanistica, tecnica e psicomotoria), si ritiene opportuno ricordare alle SS.LL. quanto disposto dal Decreto Ministeriale 25 maggio 1995, n° 170, che all’art. 3 comma 3 così recita:
“La ripartizione dei posti di sostegno è disposta in base ai profili dinamico-funzionali ed ai piani educativi individualizzati, definiti dai competenti organi collegiali, nonché in relazione ai tipi di scuola cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti ed alle materie di insegnamento dei docenti specializzati disponibili nell’ambito della provincia, tenendo conto, peraltro, dell’opportunità di evitare l’attribuzione di compiti di sostegno a più docenti, per il medesimo studente portatore di handicap e di garantire la continuità dei rapporti educativi già instaurati”.
Sarà cura delle SS.LL. vigilare affinché vengano adottati provvedimenti conformi alla disposizione normativa citata.
F.TO IL DIRETTORE GENERALE
(Guido Di Stefano)