Contratto di supplenza sottoposto a termine – cessazione degli effetti al verificarsi dell’evento voluto quale termine finale – manifestazione di recesso non necessaria.
Il contratto di supplenza sottoposto a termine, anche se successivamente prorogato, conserva la sua natura di contratto sottoposto a termine finale, atteso che l’evento dedotto nel contratto stesso ed al verificarsi del quale è stata ricollegata la cessazione degli effetti contrattuali, è pur sempre un evento “certus an”, sebbene “incertus quando”.
Ne consegue che, secondo la generale disciplina dei contratti soggetti a termine, gli effetti del contratto cessano automaticamente al verificarsi dell’evento voluto dalle parti quale termine finale, senza che, a tale scopo, occorra alcuna ulteriore manifestazione di volontà (di recesso) delle parti stesse, la quale, se presente, ha carattere meramente dichiarativo, e non già costitutivo, della cessazione (già intervenuta) degli effetti contrattuali.
***
Sentenza n. 45/2009
TRIBUNALE DI MODICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modica in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, alla pubblica udienza del 5 maggio 2009, ha pronunciato e pubblicato, mediante sottoscrizione del verbale, che per relationem la contiene, la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 364/2005 R.C.L., promossa
da
XXX, nata a [omissis] ed ivi residente in nella via [omissis], rappresentata e difesa – giusta procura a margine dell’atto introduttivo – dall’avv. [omissis] del foro di Ragusa
– ricorrente –
contro
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “[omissis]” di [omissis], in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, corrente in [omissis]
– resistente contumace –
*******
Rilevato che, con ricorso depositato il 28.11.2005, XXX, premettendo di aver lavorato presso l’Istituto Comprensivo Statale “[omissis]” di [omissis], inizialmente con contratto a tempo determinato decorrente dal 20.9.2004 sino al 5.10.2004, di poi prorogato sino al 4.11.2004 ed ancora dal 5.11.2004 sino alla “data di emissione del Decreto del Dirigente Scolastico che, previo parere del Consiglio Scolastico Provinciale, avrebbe dovuto statuire in merito alla posizione contrattuale dell’insegnante sostituita”, e di avere, successivamente, sottoscritto un ulteriore contratto di lavoro con decorrenza dal 7.1.2005 e scadenza al 30.6.2005, ha chiesto che il Giudice del Lavoro adito volesse “dire e ritenere che la prof.ssa XXX ha prestato servizio presso l’Istituto Comprensivo “[omissis]” di [omissis] dal 24.12.2004 al 06.01.2005, conseguentemente ritenere nulla e/o illegittima la dichiarazione prot. n. 4241 retrodatata al 27.12.2005 (n.d.r., rectius 27.12.2004) ma consegnata in data 27.01.2005, con la quale il Dirigente Scolastico del suddetto Istituto ha comunicato alla odierna ricorrente la “rescissione” del contratto di lavoro stipulato in data 20.09.2004, a far data dal 24.12.2004 e per l’effetto condannare l’Istituto Comprensivo “[omissis]” di [omissis], in persona del suo Dirigente pro tempore al pagamento in favore dell’odierna ricorrente di quanto alla stessa dovuto a titolo di retribuzione e contribuzione ed ogni ulteriore incremento professionale previsto per le supplenze nel comparto scuola, per il periodo corrente dal 24.12.2004 al 06.01.2005. Con conseguente integrazione di quanto liquidato a titolo di TFR”, con vittoria di spese e compensi;
Considerato che l’Istituto Comprensivo “[omissis]” di [omissis] non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza;
Rilevato che il contratto stipulato in data 20.9.2004, tra l’odierna ricorrente ed il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “[omissis]” di [omissis], “per la sostituzione della Prof.ssa [omissis] per la classe di concorso A043 (ital., storia, ed. civica, geog. sc. media), per n. 18 ore settimanali di lezione”, con iniziale decorrenza dal 20.9.2004 sino al 5.10.2004, termine successivamente prorogato (giusta contratto sottoscritto il 6.10.2004) dal 6.10.2004 sino al 4.11.2004, ha subìto un’ulteriore proroga in forza di contratto del 5.11.2004, nel quale è stata contemplata la prosecuzione del rapporto lavorativo “con decorrenza dal 05/11/2004 e cessazione alla data di emissione del decreto del sottoscritto Dirigente Scolastico che, previo parere del Consiglio Scolastico Provinciale, preveda un diverso utilizzo o la risoluzione del rapporto d’impiego della Prof.ssa [omissis]”;
Ritenuto che, anche a seguito della seconda proroga, il contratto intercorso tra le parti ha conservato la propria natura di contratto sottoposto a termine finale, atteso che l’evento dedotto nel contratto stesso ed al verificarsi del quale è stata ricollegata la cessazione degli effetti contrattuali, è pur sempre un evento “certus an”, sebbene “incertus quando”;
Ritenuto che, pertanto, secondo la generale disciplina dei contratti soggetti a termine, gli effetti del contratto cessano automaticamente al verificarsi dell’evento voluto dalle parti quale termine finale, senza che, a tale scopo, occorra alcuna ulteriore manifestazione di volontà (di recesso) delle parti stesse, la quale, se presente, ha carattere meramente dichiarativo, e non già costitutivo, della cessazione (già intervenuta) degli effetti contrattuali;
Ritenuto che, nella specie, avendo le parti convenuto, quale termine finale, la “data di emissione” del decreto con cui il Dirigente Scolastico, previo parere del Consiglio Scolastico Provinciale, avesse previsto un diverso utilizzo o la risoluzione del rapporto d’impiego dell’insegnante temporaneamente sostituita dalla ricorrente, è da tale data (ossia dal 23.12.2004) che sono cessati gli effetti del contratto stipulato il 20.9.2004, senza che possa farsi riferimento alla successiva data di comunicazione del citato decreto del Dirigente Scolastico ovvero a quella di comunicazione della “rescissione” del (id est, del recesso dal) contratto stesso;
Ritenuto, sotto altro profilo, a scanso di equivoci, che nella fattispecie in esame non può neppure trovare applicazione l’art. 37 del CCNL del personale del comparto scuola (richiamato nella nota del dì 1.2.2005, a firma del dirigente scolastico, [omissis], indirizzata al dirigente del C.S.A di Ragusa ed avente ad oggetto “richiesta di consulenza”), il quale, al comma 3, stabilisce che, nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, “qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza”;
considerato, invero, che, nel caso a mano, la sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie non è intervenuta durante un periodo di assenza temporanea dal servizio del docente sostituito dalla ricorrente, bensì si è posta tra un periodo (dal 20.9.2004 al 23.12.2004) in cui la XXX ha sostituito un docente (la prof.ssa [omissis]) temporaneamente assente dal servizio ed un successivo periodo (dal 7.1.2005 al 30.6.2005) in cui la stessa XXX ha lavorato occupando un posto divenuto vacante per intervenuta risoluzione del rapporto di impiego del docente (sempre la prof.ssa [omissis]), che dunque non era più assente dal servizio, ma, più radicalmente, non era più in servizio;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso va rigettato;
ritenuto che, stante la contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese processuali;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella controversia n. 364/2005 R.C.L., promossa da XXX, con ricorso depositato in data 28.11.2005, nei confronti l’Istituto Comprensivo “[omissis]” di [omissis], nella contumacia di quest’ultimo,
RIGETTA il ricorso.
NULLA sulle spese processuali.
Così deciso in Modica il 5 maggio 2009.
Il Giudice del Lavoro
Dr. Sandra Levanti
da dirittoscolastico