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60 giorni…rimangono a chi vuole rivendicare il diritto al ruolo e il risarcimento per mancata assunzione a seguito di incarichi conferiti in successione per anni…

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A fronte del contenzioso in atto è stato infatti tradotto in legge in data 3 marzo un disegno di legge finalizzato alla ulteriore definitiva “precariarizzazione” del personale attraverso un sistema di procedure e scadenze a breve termine, dalla inosservanza delle quali scaturirebbe la negazione di ogni diritto, ivi compresa l’impossibilità di rivendicare risarcimento per tutti gli anni pregressi di precariato illegittimo.Il disegno di legge in questione è il numero1167 – B che abroga ogni precedente ipotesi di “stabilizzazione” e/o applicazione della normativa europea in materia di contratti.

Sono salve le posizioni dei :

a)              “vecchi” ricorrenti le cui posizioni sono già “sub iudice”

b)              “vecchi” ricorrenti per i quali siano state emesse sentenze di risarcimento

c)              “nuovi” ricorrenti che avranno cura di tutelare la propria posizione in ordine al ricorso “reiterazioni” entro i 60 giorni prescritti

E’ il caso di precisare che il diritto inconfutabile all’accesso al ruolo e al risarcimento sussiste per:

1)                 il personale docente abilitato incluso nelle graduatorie permanenti provinciali

2)                 il personale ATA incluso nelle graduatorie permanenti provinciali

La “reiterazione” e conseguente possibilità di impugnazione si realizza al ripetersi di più contratti di durata annuale( 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche(30 giugno).

Ovviamente le posizioni più solide da un punto di vista giuridico sono quelle che attengono a tre o più incarichi ; il ricorso è tuttavia proponibile anche per quelle situazioni in cui si abbia una sola reiterazione (secondo incarico) ivi comprendendo eventualmente anche l’anno in corso.

In parole povere, l’unica speranza di mantenere il posto di lavoro è nell’intervento del Giudice, se adito in tempi brevissimi, prima della scadenza fissata dall’art. 32 della legge di conversione che sarà pubblicata a giorni sulla G.U.

 Indicazioni operative

Considerata la ristrettezza dei tempi, risulta opportuno fissare alcuni paletti:

a)      la convenzione per i ricorsi è riservata al personale già iscritto o che si iscrive ad Agorà

b)      le condizioni ed i costi legali sono specificamente indicati – a monte della proposizione del ricorso – nell’accordo che ciascuno avrà modo di valutare e sottoscrivere; sinora, infatti, il solo “tentativo obbligatorio di conciliazione” presso l’Ufficio del Lavoro non ha mai consentito una composizione bonaria del contenzioso relativo alle “reiterazioni dei contratti”ed è stato necessario adire per ciascun ricorrente il Giudice del Lavoro

c)      non si tratta di un ricorso collettivo, ma di ricorso del singolo che va a tutelare la propria specifica posizione giuridica, ovviamente differente dalle altre.

d)     nelle mail è necessario indicare:

–          numero di telefono cellulare

–          numero di telefono fisso

–          indirizzo completo

–          nominativo per esteso

e)      i ricorrenti riceveranno in tempo reale tutta la documentazione relativa ai vari adempimenti

da agoràscuola

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