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Disabili, per la Consulta illegittimo porre limiti a numero docenti di sostegno

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La sentenza stabilisce che nei casi di gravità non è praticabile la strada del “tetto” di prof specializzati escludendo la possibilità di assumerli in deroga: che invece è un “diritto fondamentale”. La rilevante espressione giuridica potrebbe ora abbreviare i tempi per l’iter di assegnazione.

 

Secondo la Corte Costituzionale sarebbe “illegittimo” il limite posto al numero degli insegnanti di sostegno da assegnare agli studenti con disabilità gravi. La sentenza, depositata il 26 febbraio, si riferisce in particolare alla non fattibilità di due articoli inseriti nella Finanziaria di fine 2008 (l’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008 – , e l’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave). La questione di legittimità costituzionale era stata posta dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, dopo che questo aveva esaminato il caso di una bambina disabile affetta da ritardo psicomotorio e crisi convulsive gravi, per la quale le ore di insegnamento di sostegno si erano dimezzate (da 18 a 9) per effetto delle norme contenute nella Finanziaria.

Secondo la Corte Costituzione il diritto del disabile all’istruzione è un “diritto fondamentale” e le norme in questione “si appalesano irragionevoli e sono, pertanto, illegittime, nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico“.

Ne consegue che “la scelta operata dal legislatore – scrivono i giudici della Consulta – , in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva – concludono – costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave“.

La sentenza non è di poco conto: rappresenta, infatti, un intendimento, di alta caratura giuridica, che potrebbe rendere decisamente meno lungo l’iter di assegnazione dei docenti di sostegno in tutte quelle occasioni che gli uffici scolastici provinciali negano le richieste provenienti dagli istituti e dalle famiglie degli studenti disabili “che si trovino in condizione di particolare gravità”. Che, peraltro, 99 volte su 100 si concludono favorevolmente per queste ultime. Solo che ciò avviene molto spesso a distanza di mesi e ad anno scolastico abbondantemente iniziato.

da la tecnicadellascuola

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