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Supplenza su posto vacante – durata annuale con termine al 31 agosto.

1969

Supplenza su posto vacante – durata annuale con termine al 31 agosto.

L’art. 4 della L. n. 124/99 (che disciplina la materia delle supplenze nella scuola) non opera alcuna distinzione in relazione alla graduatoria da cui si attinge (graduatoria di istituto o graduatoria provinciale), ma prevede esclusivamente la differenza tra posti vacanti e posti non vacanti: nel primo caso la durata della supplenza sarà annuale e coinciderà con la chiusura dell’anno scolastico (31 agosto), nel secondo terminerà alla cessazione delle attività didattiche (30 giugno).
Conferma quanto sopra lo stesso D.M. n. 430/00 (regolamento delle supplenze), stabilendo che le supplenze annuali sono riferite ai posti vacanti e che in tale caso il termine della supplenza è il 31 agosto (cfr. art. 1 comma 1 lett. a) e comma 6 lett. a).

(http://www.dirittoscolastico.it/tribunale_di_brindisi_-_sentenza_n_460-2010.html).

Tribunale di Brindisi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE
nella causa discussa all’udienza del 3.2.2010, promossa da:
[omissis], nato il [omissis] in [omissis], rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall’avv.to [omissis]

Ricorrente

CONTRO

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Dirigente Generale p.t. e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi, rappresentato e difeso dal funzionario, dott. [omissis],

Resistente

NONCHE’

Istituto Superiore I.I.S.S. “[omissis]” di [omissis], in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. [omissis]

Resistente

Oggetto: illegittima apposizione termine su incarico supplenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22.6.2007, il ricorrente di cui in epigrafe – in servizio presso l’istituto scolastico convenuto in qualità di collaboratore scolastico – affermava di aver ricevuto un incarico a tempo determinato da parte del dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “[omissis]” per lo svolgimento di una supplenza su posto vacante di assistente tecnico fino al 30.6.2006.

Sosteneva il [omissis] l’illegittimità dell’apposizione di tale termine in quanto non previsto dalle disposizioni di legge e, pertanto, concludeva chiedendo che l’istituto fosse condannato al riconoscimento dei benefici economici e giuridici tra la data della cessazione del contratto (30.6.2006) e quella della naturale scadenza dell’anno scolastico (31.8.2006).

Si costituivano il Ministero e l’istituto scolastico sostenendo la legittimità dell’operato del dirigente in quanto la supplenza era stata conferita fino al termine dell’attività didattica in quanto si era attinto alla graduatoria d’istituto. Chiedevano, pertanto, il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente ha stipulato un contratto per una supplenza quale assistente tecnico con termine sino al 30.6.2006, data di cessazione delle attività didattiche.

La materia delle supplenze nella scuola è disciplinata dall’art. 4 della L. n. 124/99 che cosi espressamente prevede: “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure
concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività. didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi l e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’art.1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all’onere di documentazione a carico degli aspiranti …
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata. effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all’art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del testo unico.”

La norma in esame quindi distingue tra supplenze destinate per ricoprire un posto vacante o meno: nel primo caso la durata della supplenza sarà annuale e coinciderà con la chiusura dell’anno scolastico (31 agosto), nel secondo terminerà alla cessazione delle attività didattiche (30 giugno).

Per la concreta applicazione della norma è stato poi emanato il decreto ministeriale n. 430/00 che contiene il regolamento delle supplenze.

Sostengono i convenuti che, per stabilire la durata della supplenza da assegnare, bisogna avere riguardo non già al posto, vacante o meno, da ricoprire, ma alla graduatoria dalla quale si attinge per conferire la supplenza stessa. Ne deriva, pertanto, che se la supplenza, come nel caso di specie, è assegnata dal dirigente scolastico mediante la graduatoria d’istituto, l’incarico non può che avere durata fino al termine dell’attività didattica, mentre il termine sarà quello della fine dell’anno scolastico nel caso di conferimento di supplenza mediante la graduatoria provinciale.

La tesi non convince. La norma di legge sopra riportata, difatti, non opera alcuna distinzione in relazione alla graduatoria da cui si attinge, ma prevede esclusivamente la differenza tra posti vacanti e posti non vacanti: in relazione ai primi la supplenza sarà annuale, in relazione ai secondi sarà temporanea. Del resto lo stesso D.M. n. 430/00 stabilisce che le supplenze annuali sono riferite ai posti vacanti e che in tale caso il termine della supplenza è il 31 agosto (cfr. art. 1 comma 1 lett. a) e comma 6 lett. a).

Tale pacifica interpretazione della norma è stata poi male interpretata dal Ministero che con circolare del 21.7.2006 ha diramato l’interpretazione oggi sostenuta dai convenuti.

Ritiene, pertanto, lo scrivente che la tesi dei resistenti non trovi riscontro nella dizione della legge e del successivo regolamento di attuazione. Anche la giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha sancito che: “Il contratto di lavoro sottoscritto da un lavoratore per lo svolgimento di funzioni di ATA supplente relativo ad un posto vacante non coperto da alcun titolare, è da intendersi quale supplente annuale. Pertanto qualora il contratto sia stato stipulato fino al 30 giugno, il lavoratore ha diritto anche alla corresponsione dei due mesi estivi.” (cfr. Trib Milano n. 1928/09). Ed ancora. “È illegittimo il termine di apposto al contratto di lavoro di un assistente amministrativo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in quanto contrario alle previsioni di cui agli artt. 4 l. n. 124 del 1999 e l. del d.m. 13 dicembre 2000 n. 430, allorché risulti che la supplenza è stata conferita per coprire un posto vacante in organico e disponibile al 31 dicembre dell’anno precedente, e non per esigenze temporanee o per la sostituzione del titolare, a nulla rilevando quale organo abbia provveduto alla nomina (nel caso, il dirigente scolastico). ” (cfr. Trib. Sassari del 2.5.2008).

Ed allora, considerato che non è in contestazione tra le parti che al ricorrente è stata conferita la supplenza per coprire un posto vacante resosi disponibile al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di conferimento, deve riconoscersi il diritto del [omissis] a vedersi riconosciuti i diritti economici e giuridici per i mesi di luglio e agosto 2006.

Deve, infine, osservarsi che quanto eccepito dai convenuti nel corso del giudizio in relazione al venire meno in capo al [omissis] dei requisiti per potere essere utilmente inserito in graduatoria, con conseguente caducazione del contratto di supplenza per cui è causa, non può essere preso in considerazione, in quanto la relativa domanda è stata formulata tardivamente ed è, pertanto, inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 22.6.2007 da [omissis], nei confronti dell’I.I.S.S. “[omissis]” di [omissis], in persona del dirigente scolastico pro tempore, e del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Dirigente Generale p.t. e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi, cosi provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i diritti economici e giuridici per i mesi di luglio e agosto 2006 dell’anno scolastico 2005/2006;
2. Condanna i resistenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.400,00, di cui € 900,00 per onorario, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Brindisi 3.2.2010

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Francesco De Giorgi

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