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Scheda individuazione personale scolastico perdente posto per l’a.s. 2010/2011. Perchè è illegittimo chiederla ora

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red – Il sindacato SAB avverte il personale docente e Ata dei tempi da rispettare per la compilazione e la pubblicazione delle graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Una procedura da rispettare alla luce delle novità del contratto stipulato per l’a.s. 2010/11, che introduce dei cambiamenti rispetto agli anni precedenti, novità che devono essere segnalate nel modello di domanda.

“Pervengono alla sede sindacale SAB richieste di chiarimenti in merito alla formulazione delle graduatorie d’istituto e di compilazione dei vari modelli consegnati in questi giorni dalle scuole per l’individuazione di eventuali soprannumerari a.s. 2010/2011.

Il sindacato SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola che aveva già denunciato tale illegittimità, in relazione alle schede consegnate ed alla tempistica prevista dal contratto sulla mobilità del personale scolastico, fa rilevare quanto segue.

– Ai sensi dell’art. 23 comma 3 per i docenti della scuola media e superiore, art. 21 comma 4 per quelli dell’infanzia e primaria e art. 48 comma 5 per il personale ATA del CCNI 16/2/2010, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari devono essere formulate e pubblicate, per affissione all’albo, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, quindi dopo il 22 marzo 2010 ed entro l’8/4/2010 e NON prima, in quanto si valutano tutti i titoli e precedenze acquisiti entro il 22 marzo;

– Il modello scheda consegnato al personale, spesso non tiene conto delle modifiche apportate dal CCNI 16/2/2010 che richiama le norme del CCNI 12/2/2009.

Si coglie l’occasione per segnalare che nei decorsi anni scolastici, le graduatorie di che trattasi, sono state sempre oggetto di rilievi da parte di questa O.S. e di contenziosi tra il personale scolastico

E’ bene quindi chiarire che NON può essere attribuito un punteggio dichiarato che non sia previsto dalla relativa tabella di valutazione e note allegate, ed in particolare:

Non sono soggetti a valutazione:

– Il titolo di specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di handicap di cui al D.P.R. n. 970/1975, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla legge n. 341/1990 commi 4, 6 ed 8;

– Il servizio pre-ruolo prestato senza il possesso del prescritto titolo di studio (è il caso degli insegnanti di Educazione Fisica e Musicale che in passato spesso hanno prestato servizio ancor prima di conseguire il prescritto titolo di studio), così come il servizio prestato nelle scuole private o legalmente riconosciute perchè non valutati nella ricostruzione della carriera .

– l’idoneità a concorso riferito solo al conseguimento dell’abilitazione o le abilitazioni riservate

– l’esigenza di famiglia per ricongiungimento al coniuge o, in mancanza genitore/figlio, se il familiare non risiede nel comune di titolarità del docente da almeno 3 mesi dalla data di pubblicazione dell’O.M.

Inoltre, con il nuovo contratto si escludono dalla graduatoria, al contrario di quanto avveniva in precedenza, per i beneficiari della legge n. 104/92 art. 33 commi 5 e 7 (coniuge, figlio e genitore), qualora la scuola di titolarità sia in un comune diverso o distretto sub comunale da quello dell’assistito, SOLO coloro che entro il 22 marzo abbiano presentato domanda di trasferimento volontaria per il
comune di assistenza del disabile; ecco perché è necessario attendere tale data prima della formulazione delle graduatorie in quanto solo coloro che hanno presentato domanda in tal senso vanno esclusi, altrimenti, pur beneficiari della legge 104/92, vanno inseriti in graduatoria ed eventualmente individuati perdenti posto.

Lo stesso contratto ha inoltre previsto, per gli amministratori degli enti locali (sindaci, assessori, consiglieri comunali, provinciali, regionali, ecc..), l’esclusione dalla graduatoria, al contrario di prima, solo se la provincia di titolarità coincide con quella del mandato amministrativo.

Esiste poi una particolare valutazione -nota 5 e 5bis-, spesso non utilizzata dalle scuole che deve invece essere posta invece a base di riferimento ed inserita nella scheda per l’individuazione dei soprannumerari la quale prevede di valutare la continuità anche di un solo anno nella stessa scuola più il servizio prestato in altre unità scolastiche dello stesso comune.

Si invitano i dirigenti a rispettare i termini perentori di cui sopra e le nuove tabelle di valutazione anche al fine di non creare contenzioso di merito.

Prof. Francesco SOLA

Segretario Generale SAB”

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