Tutti i dipendenti che svolgono la loro attività in luogo pubblico o aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta devono esporre un cartellino identificativo con nome e cognome. Il dipendente che non lo fa e il superiore che lascia correre vanno puniti. Parola di Renato Brunetta, cui si deve la circolare del 17 febbraio scorso diramata per ricordare l’obbligo alle amministrazioni pubbliche, istruzione compresa
Tutti i dipendenti che svolgono la loro attività in luogo pubblico o aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta devono esporre un cartellino identificativo con nome e cognome. Il dipendente che non lo fa e il superiore che lascia correre vanno puniti. Parola di Renato Brunetta, cui si deve la circolare del 17 febbraio scorso diramata per ricordare l’obbligo alle amministrazioni pubbliche, istruzione compresa. Obbligo stabilito dall’art. 69 del d.l.vo n. 150 dell’anno scorso. Invece del cartellino il dipendente può esporre una scheda sulla propria scrivania. Il ministro scrive che la scelta tra cartellino e scheda è adottata dall’amministrazione di appartenenza ma il decreto legislativo lascia intendere che possa decidere il dipendente. Il ministro sembra anche suggerire che ogni amministrazione possa ampliare le informazioni contenute sul cartellino (nome e cognome). Nella scuola gli insegnanti possono anche non indossare il cartellino quando fanno lezione, i loro alunni non sono una platea indistinta, ma devono farlo quando si presentano in assemblea generale o ai colloqui e nelle altre occasioni pubbliche legate all’esercizio della loro funzione. Il personale di segreteria e i bidelli, quando ricevono il pubblico, pure. Anche il dirigente scolastico e il direttore di segreteria lo devono indossare. Se il ricevimento del pubblico ha luogo presso le rispettive postazioni di lavoro, scrivanie, sportelli, il personale può anche deporre il cartellino ed esporre la targa, o esibire entrambi.
A onor del vero il cartellino i dipendenti pubblici, spesso anche quelli non direttamente a contatto con il pubblico, già lo indossano, e non per un doveroso quanto libero atto di cortesia verso gli utenti. Lo stabiliscono le varie carte dei servizi, previste dall’art. 2, primo comma, del d.l. 163/1995 (conv. in legge 273/1995) e adottate negli anni novanta per quasi tutti i settori amministrativi. Tra di esse, quella relativa all’istruzione, il cui schema generale è stato approvato con decreto 7 giugno 1995 del presidente del consiglio dei ministri Dini. Al punto 8.12 dello schema si prevede, infatti, che «gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione», e si tratta degli operatori scolastici presso l’ingresso e gli uffici (d.p.c.m. 7 giugno 1995). E c’è pure altro precedente, quello del presidente del consiglio dei ministri Ciampi, che con direttiva 27 gennaio 1994 aveva suggerito ai soggetti erogatori di servizi pubblici di trattare gli utenti «con rispetto e cortesia» nonché di «indicare le proprie generalità».