Nell’ambito dei principi fissati dalla legge n. 104 del 1992, non è enucleabile anche la garanzia di un numero complessivo di ore di sostegno, le quali, pertanto, vanno determinate entro i limiti delle dotazioni organiche connesse alle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate ( TAR Basilicata – Ordinanza n. 34-2010).