Resta salvo il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione anche in caso di accettazione di una supplenza temporanea. Infatti, l’erogazione del trattamento di disoccupazione viene soltanto sospesa, per riprendere al termine dell’incarico di supplenza accettato. Lo ha chiarito l’Inps, con il messaggio n. 4425 dell’11 febbraio scorso, con il quale ha risposto a numerosi quesiti concernenti l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, spettante al personale scolastico docente ed Ata, inserito in graduatoria ed in attesa di nomina per il corrente anno scolastico.
La prestazione – chiarisce l’Istituto pensionistico – non viene considerata cessata nel caso di conferimento al lavoratore in disoccupazione di supplenze temporanee superiori a 5 giorni nel corso delle attività didattiche dell’anno scolastico 2009/2010 (termine 30 giugno 2010).
Infatti, nei periodi di ripresa lavorativa, comunicati dalle Istituzioni scolastiche, l’erogazione del trattamento di disoccupazione di cui sopra è sospesa ed i contratti di supplenza prorogano il periodo di durata della prestazione, in misura pari alla durata del contratto nei limiti di durata massima dell’indennità nell’anno mobile.
Inoltre, precisa l’Inps, fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare all’Istituto, entro il termine di cinque giorni, qualunque variazione intervenuta nella propria condizione di disoccupato, alla ripresa del periodo indennizzabile di inattività non è necessario né presentare una nuova domanda di disoccupazione, né una nuova “dichiarazione di immediata disponibilità” o una nuova autocertificazione dell’attestazione dello “stato di disoccupazione” presso il Centro per l’impiego competente, né, infine, osservare nuovamente il periodo di “carenza”. Quindi, l’Inps riterrà utile a percepire l’indennità la prima domanda presentata. Eventuali domande redatte successivamente saranno utilizzate solo a fini di controllo.
In merito, infine, alla decorrenza delle domande, le stesse sono da ritenersi accoglibili con decorrenza del diritto dal 1° luglio 2009 o dal primo giorno utile successivo al licenziamento, anche se presentate oltre i termini ordinari, purché entro il 31 dicembre 2009, ricorrendo comunque le altre condizioni normativamente previste per il requisito assicurativo e contributivo.
L’indennità, ricorda infine l’Inps, viene corrisposta a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro, a condizione che, entro il 2009, il richiedente, oltre a presentare la domanda, abbia provveduto a perfezionare il proprio “stato di disoccupazione” (condizione da ritenersi anch’essa soddisfatta dal 1° luglio 2009 o dal primo giorno utile successivo al licenziamento), mediante la presentazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro.