red – La testata giornalistica Italia Oggi riporta il contenuto del messaggio n. 4425/2010 con cui l’INPS precisa le modalità per la fruizione dell’indennità di disoccupazione. Le precisazioni più importanti riguardano il diritto alla fruizione dell’indennità anche se presentate oltre i termini ordinari, ma entro il 31 dicembre 2009 (fermo restando i requisiti assicurativi e contributivi richiesti) L’indennità sarà corrisposta dal 1° luglio 2009, o comunque dal primo giorno utile successivo al licenziamento. L’INPS ribadisce che nel caso di conferimento al lavoratore che già percepisce la disoccupazione, di supplenze temporanee superiori a 5 giorni nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 (fino al 30 giugno 2010), la prestazione non si considera cessata. Durante i periodi di lavoro l’indennità è sospesa. “Nei periodi di ripresa lavorativa, comunicati dalle Istituzioni scolastiche, l’erogazione della prestazione è sospesa ed i contratti di supplenza prorogano il periodo di durata della prestazione, in misura pari alla durata del contratto nei limiti di durata massima dell’indennità nell’anno mobile. Alla ripresa del periodo di “non lavoro” indennizzabile – fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare all’Inps entro cinque giorni qualsiasi variazione intervenuta nella propria condizione di disoccupato non rientrante nelle ipotesi regolate dalla Convenzione non occorre: – la presentazione di una nuova domanda – ottenere dal beneficiario una nuova “dichiarazione di immediata disponibilità” o una nuova autocertificazione dell’attestazione dello “stato di disoccupazione” presso il Centro per l’impiego competente ; – osservare nuovamente il periodo di “carenza” . Se il lavoratore ha presentato una o più domande ulteriori, successive alla prima, le stesse vanno utilizzate ai soli fini di controllo o integrazione dei dati del richiedente, dovendosi ritenere utile la prima domanda alla percezione dell’indennità, per l’intero ammontare spettante.
da orizzontescuola