I permessi retribuiti per il personale docente a tempo indeterminato sono regolati dall’art. 15 del CCNL 2006 2009. L’USR Campania ha inviato ai dirigenti USP una nota, affinchè la facessero conoscere al personale della scuola, in cui l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) afferma che “la decisione di accoglimento della richiesta di fruizione dei permessi retribuiti, è lasciata alla discrezionalità dei singoli enti”. La Gilda Campania invita al rispetto del CCCNL, secondo il quale è sufficiente la mera comunicazione della fruizione senza necessità di autorizzazione da parte del datore di lavoro. Ricordiamo che i permessi sono utilizzabili per partecipazione a concorso o esame, lutto, motivi personali o familiari documentati, matrimonio: “ART. 15 – PERMESSI RETRIBUITI (art.21 del CCNL 4-8-1995) 1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: – partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; – lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. 2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 14, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. 7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.” L’ARAN ha espresso questo parere “la decisione di accoglimento della richiesta di fruizione dei permessi retribuiti, indicata in oggetto, è lasciata alla discrezionalità dei singoli enti. Infatti, saranno gli stessi che dovranno valutare, in rapporto alle esigenze addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di fruizione, l’eventuale sussistenza di ragioni di servizio tali da impedire la concessione del permesso”. La Federazione Gilda Campania ritiene il parere “gravemente lesivo dell’esercizio di un diritto di natura potestativa riconosciuto ai lavoratori della scuola”, infatti “la fruizione dei permessi retribuiti ex art. 15 non dipende da un atto discrezionale del datore di lavoro essendo sufficiente la mera comunicazione della fruizione senza necessità di autorizzazione da parte del datore di lavoro. Il Dirigente scolastico, pertanto, non ha titolo a concedere o non concedere, atteso che la materia di cui si discute non afferisce agli interessi legittimi, ma ai diritti soggettivi, né ha titolo ad ostacolare la fruizione essendo tenuto, per contro, a garantire il godimento del vantaggio in capo ad un soggetto, che ha facoltà di perseguire il proprio interesse godendo della protezione dell’ordinamento giuridico.” Oltre a quanto dichiarato dalla Gilda aggiungiamo che le modalità di fruizione dei permessi sono materia di contrattazione integrativa d’istituto, dal momento che spesso i Dirigenti scolastici si trovano in difficoltà nell’accettare i motivi addotti dai docenti per giustificare l’assenza. Quindi spetta ai lavoratori far valere il diritto sancito dal CCNL e stabilire nella contrattazione modalità idonee alla fruizione dei permessi.
da orizzontescuola