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Mobilità. Lo stato della trattativa

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Comunicato CISL – E’ in dirittura d’arrivo il confronto sul rinnovo del contratto per la mobilità del prossimo anno scolastico; con gli incontri programmati per i giorni 2 e 3 febbraio p.v. dovrebbe, infatti, concludersi la revisione “tecnica” del testo. Restano aperti i nodi su alcune modifiche sostanziali riguardo il riconoscimento delle precedenze per l’assistenza ai parenti disabili ed i trasferimenti interprovinciali sui posti di sostegno. Di seguito proponiamo una sintesi dello stato della trattativa. Mobilità per la classe di concorso A077 – Strumento musicale (comma 1b – art. 6) Terminata la fase transitoria di accesso alla classe di concorso di strumento musicale, sono stati eliminati i vincoli ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo fino ad ora previsti. Restano fermi gli accantonamenti dei posti per i docenti precari che risultano ancora inseriti nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento come disposto dall’art. 11, comma 9 della legge 124/99. Una situazione che dovrebbe risultare, comunque, residuale. PRECEDENZE – ART 7 Sono stati più chiaramente evidenziati i due commi di cui si compone l’articolo 7: il primo relativo al sistema delle precedenze da riconoscere nei trasferimenti a domanda, il secondo finalizzato a definire le condizioni che consentono l’esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto. Diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità del personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata (precedenze II e IV) In applicazione dall’accordo sottoscritto il 15 aprile 2009, nell’art. 7, e in tutto l’articolato, è stato recepito l’innalzamento, da 5 a 6 anni, del periodo in cui è possibile esercitare il diritto al rientro con precedenza nella scuola e nel comune di ex titolarità da parte del personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata. Ricordiamo che l’accordo citato al fine di attenuare gli effetti del piano triennale di taglio degli organici, prevede l’incremento graduale del quinquennio, a partire dal 2010/2011, fino a otto anni complessivi. Assistenza ai familiari disabili (precedenza V) Come già anticipato nei comunicati del 12 novembre e 3 dicembre u.s. un argomento particolarmente delicato e impegnativo affrontato durante il confronto ha riguardato gli eventuali aggiustamenti da apportare in materia di precedenze per l’assistenza ai parenti disabili. La CISL Scuola sin dall’inizio non ha ritenuto praticabile l’ipotesi proposta al tavolo da un’organizzazione sindacale di “spostare” integralmente il riconoscimento della precedenza in parola sulla mobilità annuale. L’attenta analisi e valutazione dei possibili interventi sulle condizioni necessarie per individuare l’effettiva necessità e volontà di ricongiungimento al familiare disabile, ha consentito di raggiungere un’ampia convergenza sui seguenti correttivi da inserire nel CCNI per arginare il dilagare del ricorso a questa precedenza e assicurare nel contempo i diritti che la legge riconosce a coloro che assistono parenti portatori di handicap grave: – la situazione di unicità di funzione dell’assistenza al genitore è riconosciuta in mancanza o impedimento oggettivo anche del coniuge dell’assistito oltre che di altri eventuali figli/fratelli; – nel caso il soggetto disabile (coniuge, figlio o genitore) sia domiciliato in un comune o distretto sub comunale diverso da quello di titolarità, per il riconoscimento della precedenza nei trasferimenti a domanda è obbligatoria l’indicazione tra le preferenze dell’intero comune o distretto di ricongiungimento. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento le preferenze espresse, anche relative ad altri comuni, saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. – nelle domande di trasferimento interprovinciale è riconosciuta la precedenza solo per il ricongiungimento al coniuge e ai figli, anche adottivi, disabili in situazione di gravità, da parte del personale che abbia interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. – I figli che assistono un genitore in situazione di gravità e che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale. – L’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto ai beneficiari della precedenza V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di residenza dell’assistito (comma 2 dell’art. 7). – inoltre, se la scuola di titolarità è ubicata in un comune o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2010/2011, domanda volontaria di trasferimento per il comune o distretto sub comunale di residenza dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o distretto sub comunale viciniore a quello di residenza dell’assistito con posti richiedibili. Amministratori degli enti locali (precedenza VII) Per il riconoscimento della precedenza nei trasferimenti intercomunali (seconda fase) e interprovinciali (terza fase) al personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali è stato precisato che l’esercizio del mandato deve sussistere entro i dieci giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Quanto all’esclusione dalla graduatoria di istituto (comma 2) è stato chiarito che può essere riconosciuta solo se il personale interessato è titolare nella stessa provincia in cui si svolge il mandato. DISPONIBILITA’ PER LA TERZA FASE DEI MOVIMENTI: MOBILITA’ SUI POSTI DI SOSTEGNO Anche su questa materia, oggetto di un complesso, lungo e articolato dibattito, è stata definita un’ipotesi di mediazione che tuttavia costituisce un nodo al momento non ancora risolto della trattativa. La CISL Scuola, sin dall’avvio del confronto ha chiesto che si introducessero nel contratto le integrazioni necessarie ad assicurare la mobilità interprovinciale sui posti di sostegno pur in presenza di esubero sui posti comuni. Come si ricorderà già lo scorso anno, su nostra richiesta, era stato appositamente integrato a tale fine il comma 4 dell’art. 6 del CCNI sottoscritto il 12.2.2009, in cui era stato specificato che per l’individuazione dei posti disponibili su cui poter effettuare le operazioni di mobilità della terza fase (professionale e interprovinciale) si dovevano considerare distintamente i posti di sostegno da quelli di tipo comune. L’Amministrazione però, basandosi su una controversa interpretazione del successivo comma 5 dell’articolo 15 del contratto, ha continuato a calcolare le disponibilità considerando la somma algebrica delle due tipologie di posto e non ha, conseguentemente, dato corso ai movimenti nei casi di saldo negativo. La situazione si è manifestata in particolare per i passaggi di ruolo e i trasferimenti da fuori provincia nell’ambito della scuola primaria in quelle realtà, prevalentemente del sud, in cui era stata rilevata una consistente situazione di esubero nei posti comuni pur in presenza di numerose disponibilità di posti di sostegno. La posizione del Ministero è determinata dalla preoccupazione di non riuscire a conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi imposti dalla finanziaria nonché il riassorbimento delle situazioni di esubero anche attraverso l’utilizzazione forzosa dei docenti soprannumerari sui posti di sostegno. Inoltre l’Amministrazione teme la progressiva saturazione delle disponibilità di posto comune a seguito della tendenza dei titolari di sostegno a chiedere il rientro su questa tipologia di posto una volta ottenuto il trasferimento da fuori provincia. Una situazione che comporterebbe ripercussioni negative anche nei confronti dei docenti precari, che vedrebbero ulteriormente ridursi le opportunità di assunzione. Al tavolo di confronto, nel tentativo di trovare un difficile equilibrio tra queste esigenze contrapposte e consentire comunque la mobilità territoriale interprovinciale sui posti di sostegno, è stato proposto di estendere l’obbligo della permanenza per un quinquennio sui posti di sostegno, già previsto nei casi di passaggio di ruolo, anche ai docenti che ottengono il trasferimento da fuori provincia su tale tipologia di posti. In tal senso sono state proposte le opportune integrazioni degli articoli 15, comma 5 e 26, comma 7 del CCNI. Tale ipotesi sarà comunque oggetto di ulteriore riflessione e confronto. Mobilità tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza Analogamente a quanto già disposto lo scorso anno con l’integrazione al CCNI del 3 marzo 2009, è stato introdotto l’art. 20 bis per disciplinare il rientro nella precedente provincia di titolarità del personale in servizio nelle scuole coinvolte da modifiche dei territori di competenza delle province statali. La disposizione interesserà per il prossimo anno il passaggio di comuni dalla regione Marche alla regione Emilia Romagna che coinvolgono le province di Pesaro e Rimini. Dimensionamenti – E’ stato riformulato con maggiore chiarezza l’art. 47 relativo all’individuazione del DSGA soprannumerario nei casi di dimensionamento della rete scolastica. – Per la scuola dell’infanzia e primaria è stato precisato che i docenti che non chiedono di “seguire” il plesso a cui sono assegnati mantengono la titolarità nel circolo ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora la scuola di titolarità venga soppressa (art. 20 – lettera B punto II). – Per la scuola secondaria è stato chiarito che nei casi di confluenza di corsi e succursali presso altri istituti i docenti non soprannumerari che non optano per restare nella scuola di titolarità possono essere assegnati in subordine sui posti rimasti disponibili in una delle scuole coinvolte dalla stessa operazione di dimensionamento (art. 20 – lettera D). – Nei casi di chiusura di punti di erogazione del servizio della scuola secondaria, i docenti che non chiedono di essere assegnati nella scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni diventano automaticamente perdenti posto (lettera E). Ulteriori chiarimenti e precisazioni – Negli articoli 22, 23 e 48, relativi all’individuazione dei perdenti posto sono stati inseriti alcuni chiarimenti delle previsioni contrattuali. In particolare è stato precisato più puntualmente che nella domanda di trasferimento condizionata è necessario indicare il codice sintetico relativo all’intero comune di titolarità prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola che sintetici) e che in caso contrario le preferenze per altri comuni (puntuali o sintetiche) sono annullate. – Per il personale ATA sono stati adeguati i riferimenti contrattuali relativi ai titoli di studio necessari per la mobilità professionale (art. 50 comma 2) e per i trasferimenti degli assistenti tecnici tra diverse aree professionali. TABELLE DI VALUTAZIONE Continuità del servizio – E’ stata introdotta la valutazione della continuità di servizio per i docenti di religione cattolica, analogamente a quanto già previsti per i titolari DOS. Nella nota 5 è stato precisato che il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio decorre dall’a.s. 2009/2010. – Nella stessa nota 5, e nella nota 4 per il personale ATA, è stato precisato che ai fini della continuità tra i periodi riconosciuti a tutti gli effetti come servizio prestato nella scuola rientrano gli esoneri sindacali conseguenti ad aspettativa ancorché non retribuita. – Per i docenti si è introdotta, inoltre, la precisazione che il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune e/o sostegno ) e per la scuola secondaria nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. bonus E’stata introdotta una specifica dichiarazione per il riconoscimento del bonus (nota 5 ter per i docenti e nota e) per il personale ATA) passaggi di profilo ATA Per il personale ATA è stato chiarito, adeguando i riferimenti normativi della nota 2, che viene valutato con il punteggio pieno (2 punti per ogni mese) il servizio prestato nel profilo di provenienza nei casi di passaggio di profilo nell’ambito della stessa qualifica o area servizio prestato in diverso ruolo docente Nella nota 4 (docenti) è stato introdotto un chiarimento esaustivo circa le modalità di valutazione del servizio prestato in un diverso ruolo docente (valutato 3 punti ai sensi della lettera B della tabella). E’ stato precisato che: – gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia sono valutati per intero nella scuola primaria (e viceversa) – gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si sommano al servizio pre-ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado (ne deriva che per i docenti di scuola secondaria sono valutati per intero nella mobilità a domanda e nella misura di 4 anni + 2/3 nella mobilità d’ufficio) – gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola secondaria di primo grado sono valutati per intero nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa) – gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola secondaria di primo e secondo grado si sommano al servizio pre-ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria (ne deriva che per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria sono valutati per intero nella mobilità a domanda e nella misura di 4 anni + 2/3 nella mobilità d’ufficio) eventuali modifiche alla valutazione dei servizi Per quanto riguarda in generale i titoli di servizio, anche assumendo a riferimento le richieste che sulla materia sono pervenute alle OO.SS., si è aperta una discussione sull’eventuale modifica dei criteri attualmente fissati dal CCNI per la valutazione degli stessi. In particolare sono state oggetto di discussione le modalità di attribuzione del punteggio ai servizi di ruolo prestati nel ruolo di precedente appartenenza, nel caso di avvenuto passaggio ad altro ruolo. Analogamente si è discusso su eventuali interventi di modifica orientati a realizzare una maggiore omogeneità fra le modalità in uso per il personale docente e quelle del personale ata. Pur con diverse sottolineature e sensibilità, è prevalso l’orientamento a non introdurre modifiche in una fase segnata da frequenti e consistenti situazioni di soprannumerarietà, rinviando ad un momento successivo, auspicabilmente meno carico di tensioni, interventi destinati inevitabilmente ad alterare situazioni costituite e consolidate in base alle attuali regole. Una posizione di buon senso, sulla quale si profilava una soluzione ampiamente condivisa consistente nell’assunzione di un comune impegno ad avviare in prospettiva una graduale innovazione dei criteri, limitandosi ad attuare nell’immediato solo quelli che non determinano alterazioni significative delle posizioni ad oggi maturate (ad es. esclusione della valutazione dell’anno in corso anche per il personale ata) Sorprende pertanto la sortita contenuta in una nota della FlcCgil, che in palese contraddizione con quanto affermato al tavolo e con gli orientamenti assunti ha voluto intestarsi una sorta di “primato dell’attenzione” verso istanze a cui essa sola sarebbe sensibile, non potendole però accogliere per il “muro” alzato dalle altre organizzazioni. Una rappresentazione non proprio vera della realtà, ma soprattutto uno sgarbo che sorprende e dispiace, perché in evidente contrasto con lo sforzo, da tutti condiviso, di raggiungere e mantenere, al tavolo negoziale, il massimo di unità. concorsi A seguito di contenziosi sorti in materia è stato ulteriormente precisato che per il personale docente è possibile attribuire 12 punti ad un solo concorso ordinario (nota 10)

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