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L’ordinanza del Tar sul concorso DS annullato: dov’è la politica?

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L’esordio dell’Ordinanza del TAR sez. II che sospende genericamente la rinnovazione delle procedure concorsuali, ha destato in molti meraviglia. Un’ordinanza, infatti, è un atto che si differenzia da una sentenza perché non esprime un giudizio ponderato e concluso a seguito di un contradditorio pieno ed esaustivo e di un’ istruzione probatoria adeguata che ha tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto, ma si caratterizza per la sommarietà dell’istruzione dettata da ragioni di urgenza e, tanto più, non può incidere o travolgere una sentenza passata in giudicato. Altro fatto che sorprende, oltre alla tipologia di atti che vengono contrapposti, è che un Tribunale di I grado si esprima su un giudicato di II grado. Non lo troviamo solo singolare ma piuttosto grave. Entrando nel merito ciò che colpisce nella lettura è il fatto che un’ordinanza del TAR cominci con una giustificazione nei confronti del CGA, tribunale di grado superiore, contro cui in effetti si sta esprimendo. I latini dicevano excusatio non petita accusatio manifesta. Dopo le irrituali scuse che chiamano in causa una delle sentenze di secondo grado del mese di Maggio per giustificare “un qualche margine di discrezionalità in sede di riedizione del potere amministrativo” (sic), ciò che colpisce è il fatto in sé che ci si riferisca ancora alla prima Sentenza che faceva “salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione” per risolvere diversamente la questione, evitando sapientemente, di chiamare in causa il giudizio di Ottemperanza, intervenuto dopo, che ha chiarito dettagliatamente come doveva agire la P.A. cioè con il rinnovamento delle procedure e soprattutto cosa non doveva fare. Nel giudizio di ottemperanza è scritto chiaramente che non è più possibile ripristinare l’anonimato e che quest’ultimo risulta ormai “irrimediabilmente compromesso”, ma ciò non va inteso solo nei confronti dell’interessata cui fa riferimento la sentenza, ma nei confronti di tutti i partecipanti. I saggi e i progetti sono, infatti, in circolazione ormai da anni, per effetto delle richieste sulla base della legge sulla trasparenza, sono divenuti famosi andando in Tv presso illustri trasmissioni televisive, sono stati fotocopiati, sono stati ospiti delle Procure per le denunce penali, e chi lo sa, magari sono anche stati visionati come atti dalla Commissione appena insediata. Oltretutto l’ordinanza va oltre i compiti di un tribunale, elencando quali debbano essere le misure che la P.A. debba prendere per riprodurre forzatamente proprio quell’anonimato che non c’è più. L’ ordinanza si spinge fino alla contestazione dell’estensione degli effetti dell’annullamento sull’intero concorso, affermando che solo una parte del procedimento è viziato, ma sappiamo che ciò che ha viziato il procedimento è la violazione di un principio a monte, quello del collegio perfetto che ha impedito la collegialità nella valutazione ed una imparziale e uniforme applicazione di esso e sulla base di ciò non è più possibile fare quelle distinzioni che salvano una parte del procedimento. L’Ordinanza conclude con la concessione della sospensiva, non dice altro, rimandando quasi ad altre sedi la conclusione definitiva di questa storia infinita di ricorsi. E sicuramente i ricorsi non sono finiti perché è assai improbabile che il più importante tribunale cha abbiamo in Sicilia sconfessi se stesso non concedendo una replica in favore dei Ricorrenti. A questo punto si auspica un intervento politico che determini una sanatoria dei vizi procedurali gravi subìti dai Ricorrenti e che tuteli i nominati, anch’ essi vittime delle suddette illegittimità. Dott.ssa Valeria Mendola

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