Neppure se il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, ne ha riconosciuto la validità “ai fini giuridici ed economici”.
E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 7604 del 4 dicembre 2009 .
Per il Giudice Amministrativo, la previsione di cui all’art. 2126 del codice civile secondo cui “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”, “tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera (C. di S., VI, 8 aprile 2002, n. 1887 e 26 luglio 2001, n. 4134)”.
Pertanto, il prestatore di lavoro avrà diritto alla sola retribuzione per l’attività svolta.
Qualche perplessità permane per il fatto che nessuna rilevanza è stata attribuita al provvedimento del Dirigente Scolastico che ha comunque riconosciuto la validità del servizio anche “ai fini giuridici”.
Se tale provvedimento non è considerato idoneo ai fini della graduatoria, non avrebbe alcuna utilità sul piano pratico.
(Nota dell’Avv. Francesco Orecchioni)
***
Servizio prestato in base a titolo illegittimo – rapporto di fatto – irrilevanza giuridica.
Dal servizio prestato in base ad un titolo illegittimo non può trarsi alcuna utilità ulteriore (valutazione in sede di graduatoria provinciale) rispetto a quella che l’Amministrazione ha ritenuto di conferirle.
L’art. 2126 c.c. tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera
***
N. 07604/2009 REG.DEC.
N. 04409/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 4409 del 2004, proposto da:
XXX, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco D’Acunto e Giovanbattista Iazeolla, con domicilio eletto presso l’avv. Gerardo Vesci in Roma, via di Ripetta n. 22;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
…………., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione II, n. 02013/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA GRADUATORIA PROVINCIALE AD ESAURIMENTO CONFERIMENTO SUPPLENZE ATA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione pubblica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2009 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e udito l’avvocato dello Stato Bacosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli, la sig.ra XXX impugnava il decreto n. 13125/II in data 10/1/2002 con il quale il Centro servizi amministrativi di Caserta aveva disposto la sua esclusione dalla graduatoria provinciale ad esaurimento nelle graduatorie di circolo e di istituto e per il conferimento delle supplenze al personale ATA (D.M. 19/4/2001, n. 75).
Lamentava violazione D.M. 19 aprile 2001, n. 75, eccesso di potere per presupposto erroneo, motivazione insufficiente, contraddittorietà, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorge la sig.ra XXX contestando gli argomenti ivi svolti e chiedendo il suo annullamento o riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero della istruzione pubblica chiedendo il rigetto dell’appello.
Quest’ultimo è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 21 luglio 2009.
DIRITTO
L’appello è da respingere.
L’odierna appellante ha svolto alcune supplenze per personale A.T.A.; su questa base è stata inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento per il conferimento di supplenze di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75.
Successivamente il dirigente dell’Istituto scolastico presso il quale la appellante aveva prestato servizio ha annullato d’ufficio le nomine in precedenza conferite; il Provveditore agli studi di Caserta ha quindi disposto la sua esclusione dalla graduatoria.
Ancora successivamente il suddetto dirigente scolastico ha annullato d’ufficio il proprio precedente provvedimento.
Il dirigente sulla base della necessità ed urgenza di nominare tre collaboratori scolastici per garantire il buon funzionamento della scuola, e rilevato che l’assunzione dell’appellante non aveva leso i diritti di terzi, tanto che non erano stati prodotti ricorsi, è intervenuto sull’atto da ultimo citato, dichiarando il servizio prestato valido agli effetti giuridici ed economici.
L’appellante sostiene quindi di avere diritto a permanere nella graduatoria provinciale.
La tesi non è condivisibile.
Il nuovo provvedimento del dirigente scolastico non è idoneo a superare la preclusione all’inserimento nella graduatoria provinciale, provocato dal precedente atto.
Le nomine in precedenza conferite all’appellante sono state annullate per la loro illegittimità; il fatto non è contestato dall’appellante, che non ha impugnato l’annullamento d’ufficio e nemmeno nel presente giudizio afferma che queste sarebbero state ingiustamente annullate.
Di conseguenza, non è revocabile in dubbio che l’appellante ha prestato servizio in base ad un titolo illegittimo.
In ulteriore conseguenza deve peraltro essere affermato che l’appellante non può pretendere di trarre da quel titolo illegittimo alcuna utilità ulteriore rispetto a quella che l’Amministrazione ha ritenuto di conferirle (è estranea al presente giudizio la valutazione della legittimità dell’ultimo atto del dirigente scolastico).
Se quindi l’appellante sulla base del titolo illegittimo è stata eccezionalmente chiamata a svolgere ulteriore servizio presso l’Istituto di cui si tratta, non per questo può superare altri soggetti nella graduatoria in questione.
Afferma, in conclusione, il Collegio che non può rilevare sulla collocazione dell’appellante nella graduatoria di cui si discute l’annullamento dell’atto con il quale erano stati annullati i suoi precedenti avviamenti al servizio, in quanto disposto al limitato scopo di consentire una nuova assunzione.
L’argomentazione appena esposta non può, poi, essere superata sulla base dell’art. 2126 c.c.
La norma invocata tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera (C. di S., VI, 8 aprile 2002, n. 1887 e 26 luglio 2001, n. 4134).
L’appello deve, di conseguenza, essere respinto.
Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2009 con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Aldo Fera, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2009