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Il DIRIGENTE SCOLASTICO – GLI ORGANI COLLEGIALI – L’RLS UNITI PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA PROPOSTA FORMAZIONE CLASSI a cura di Regis Anna Maria

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Siamo ormai prossimi alle procedure per la determinazione degli organici relativi all’a. s. 2010/2011 e, come ogni anno, il Dirigente Scolastico è chiamato, una volta ultimate le procedure d’iscrizione, alla formulazione della proposta per la formazione delle classi. Tale proposta viene però vincolata dai criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 – Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Gazzetta Ufficiale n. 151 del 02- 07-2009. Tali criteri tuttavia sono, data l’attuale situazione dell’edilizia scolastica in molte realtà, in palese violazione delle norme sulla sicurezza scolastica e precisamente del D.M. 18/12/1975 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 26/08/92 ancora in vigore per effetto della L. n° 23/96 Teniamo presente che il D.M. 18/12/1975 prevede che le aule siano di altezza non minore a tre metri e che il rapporto alunni superficie sia di 1.80 mq/ alunno nelle scuole materne, elementari, medie e 1,96 mq/ alunno nelle scuole superiori, senza tener conto degli arredi (es. cattedra e armadi). Quindi secondo il D.M. 18/12/1975 in una classe di scuola elementare con numero di 25 alunni, essendo l’indice minimo per alunno di 1,80 mq, la superficie minima necessaria, al netto degli arredi (senza cattedra, armadi e altro mobilio, fatta eccezione per i banchi e per le sedie) dovrebbe essere di almeno 45 mq (1,8X25 ) per un’altezza minima di tre metri. Il Decreto del Ministero dell’Interno (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) del 26/08/92 prevede “un massimo affollamento” ipotizzabile fissato 26 persone/aula. In caso contrario il D.S. deve effettuare dichiarazione di deroga al numero massimo di persone/aula e deve risultare nel DVR (Documento di valutazione del Rischio) l’attuazione di provvedimenti per compensare l’aumento di rischio nelle fasi di deflusso dalle aule in caso di emergenza. Lo stesso decreto stabilisce anche le caratteristiche e il numero delle uscite. In esso è scritto che “…le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso dell’esodo, quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25 e per le aule di esercitazione, dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive, quando il numero di persone presenti sia superiore a 5. Per ottenere il rispetto della normativa l’intera popolazione scolastica di ogni istituto attraverso atti di propria competenza deve aiutare il Dirigente Scolastico per una corretta proposta. L’RLS dopo aver esaminato: la relazione dettagliata sul massimo affollamento previsto in ogni classe al netto degli arredi; la planimetria della scuola, il numero di alunni per classe anno scolastico 2009/2010 e aula assegnata, l’eventuale dichiarazione di deroga di fronte a classi con più di 26 persone e i provvedimenti compensativi previsti nel DVR. L’RLS, dovrà inviare al D.S. lettera formale di diffida a predisporre la propria proposta classe per l’anno 2010/2011 nel rispetto della normativa sulla sicurezza del D.M. 18/12/1975 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 26/08/92. I docenti devono richiedere un collegio docenti straordinario nel quale deliberare che: “Il D.S. nella proposta della formazione delle classi anno scolastico2010/2011 deve attenersi al rispetto delle norme della sicurezza secondo il D.M. 18/12/1975 e il Decreto del Ministero dell’Interno del 26/08/92”. Il presidente del consiglio d’istituto deve convocare il consiglio e far deliberare che: “Il D.S. nella proposta della formazione delle classi anno scolastico2010/2011 deve attenersi al rispetto delle norme della sicurezza secondo il D.M. 18/12/1975 e il Decreto del Ministero dell’Interno del 26/08/92. Partendo dal presupposto che il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro/responsabile dell’attività, in attesa dell’esecuzione dei lavori di adeguamento, dopo aver ottemperato alla richiesta all’ente obbligato dei lavori di adeguamento di edifici, attrezzature, impianti ecc, come stabilisce il dettato normativo, HA L’OBBLIGO DI ADOTTARE LE MISURE ALTERNATIVE CHE GARANTISCANO UN EQUIVALENTE LIVELLO DI SICUREZZA. Nel caso di aule piccole, in attesa dell’esecuzione dei lavori di adeguamento da parte degli EE.LL. (allargare le aule in modo tale che i 25 alunni abbiano a disposizione i predetti 1,80 e 1,96 mq netti a testa oppure allargare le porte), l’unica misura alternativa che garantisce un equivalente livello di sicurezza, che esonera il Dirigente Scolastico da qualsiasi responsabilità, sarà la predisposizione di una proposta che rispetti la normativa sulla sicurezza, corredata da una relazione che citi atti ufficiali di notevole valore che sono: 1. delibere degli organi collegiali; 2. lettera RLS; 3. relazione dell’RSPP massimo affollamento aula; 4. planimetria della scuola, in cui si evinca per ogni aula: a. mq al netto degli arredi; b. numero e dimensione porte d’uscita; c. classe ospitante con il numero degli alunni; d. numero di alunni diversamente abili. Sfido qualsiasi funzionario del CSA o lo stesso Ministro a negare la costituzione di una classe “sottodimensionata”, ignorando i sopraindicati atti e assumendosi in primis le responsabilità giuridiche e penali.

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