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Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a.s. 2010/11

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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con le circolari nn. 3 e 4 del 15.10.2010 ha fornito termini e modalità per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2010/11

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con le circolari nn. 3 e 4 del 15.10.2010 ha fornito termini e modalità per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2010/11:

  • il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, relativa all’anno scolastico 2010/11, alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, è fissato al 27 febbraio 2010;
  • il termine di inizio e quello di scadenza per l’effettuazione delle iscrizioni alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo è fissato rispettivamente al 26 febbraio e al 26 marzo 2010.

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado (fatta eccezione per gli istituti comprensivi) viene effettuata a domanda (schemi domande allegati A, B, C, in allegato alla circolare). A tal fine gli interessati comunicano le informazioni essenziali relative all’alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono i propri orientamenti in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi così come previsti dal Regolamento e indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili.

Si tenga presente che la domanda di iscrizione:

  • va rivolta alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica prescelta in base alla offerta formativa;
  • va indirizzata ad una sola istituzione scolastica.

Per gli alunni delle classi successive al primo anno e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

Si ricorda che, in base all’ordinamento vigente, la scuola del primo ciclo rientra nell’obbligo di istruzione nella fascia di età d’età compresa tra i 6 e i 16 anni che può essere assolto non solo con la frequenza di scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione familiare. In tale ultimo caso gli interessati devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Al termine del primo ciclo di istruzione si sostiene l’esame di Stato.

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia

Il quadro normativo di riferimento è delineato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 e dall’Atto di indirizzo emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009 ed è finalizzato, ad introdurre, nell’organizzazione e nel funzionamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2010 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 aprile 2011. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2010.

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata:

  • alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
  • alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
  • alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Le sezioni della scuola dell’infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell’annuale decreto interministeriale sulla formazione dell’organico. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.

L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali.

Tali orari sono comprensivi della quota riservata all’insegnamento della religione cattolica. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell’infanzia con l’inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.

Per l’anno scolastico 2010-2011 è prevista la prosecuzione, al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.


Scuola primaria

Possono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2010 e quelli che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2011. Questi ultimi saranno seguiti in maniera particolare per un loro felice inserimento nella scuola.

Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione fornisce alle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa recante le articolazioni dell’orario settimanale (inclusa la distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4).

Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l’intero percorso della scuola primaria e, per l’anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l’insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l’insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario. Con riferimento a tali opzioni le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.


Scuola secondaria di primo grado

Per l’anno scolastico 2010-2011 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso della promozione o della idoneità a tale classe.

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovrà essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010, all’istituzione scolastica prescelta.

Il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande rispetto ai posti disponibili, ne darà sollecita comunicazione alle famiglie interessate per consentire una diversa opzione.

L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.

Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica.

I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità.

Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie. Le classi funzionanti a «tempo prolungato» sono ricondotte all’orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.

Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. L’iscrizione, in tale caso, è disposta d’ufficio fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola.

La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che superino l’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, sulla base dell’assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dell’organico assegnato.
Accoglimento della domanda

Nel caso in cui le iscrizioni siano in numero superiore al limite consentito per la formazione delle classi iniziali, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse.

La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola, d’intesa con la famiglia.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, potranno anche essere attivate, da parte degli Uffici territoriali dell’USR, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

In caso di trasferimento, prima dell’inizio ed in corso d’anno scolastico, da una scuola ad un’altra, successivamente all’iscrizione, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione.

È necessario acquisire il nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.

L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4).

Corsi per adulti

Possono essere accolte, entro il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti riguardanti:

  • il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall’ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
  • il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all’acquisizione della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;
  • la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione nelle diverse opzioni possibili:

  • attività didattiche e formative
  • attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

 

Raffaele Manzoni

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