CASS.PENALE SEZ.V 10 GENNAIO 2010 : IL DOCENTE CHE RIPORTA SUL REGISTRO COME PRESENTE UN ALUNNO ASSENTE INCORRE NEL REATO DI FALSO IN ATTO PUBBLICO A CURA DELL’AVV. MAURIZIO DANZA
Così la sentenza della Corte di Cassazione che nel confermare la responsabilità di alcuni docenti, ha stabilito che integra il reato di falso in atto pubblico, l’errata attestazione delle assenze degli alunni nel registro del professore. Infatti il registro, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti riportati, è atto pubblico, in quanto attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti; d’altro canto il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale, poiché l’insegnamento è pubblica funzione e le scuole legalmente riconosciute sono equiparate a quelle pubbliche. Inoltre il falso è da considerarsi innocuo solo nel caso in cui il medesimo risulti del tutto privo di incidenza in relazione
al significato ed valore probatorio del documento: orbene, l’inveritiera attestazione operata nel registro del professore circa la presenza di un alunno, non può considerarsi tale poiché essa investe un dato essenziale rispetto alla funzione documentale dell’atto.