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Religione:Nuova informativa del MEF sugli aumenti biennali

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha emanato l’informativa n° 166 del 28.12.09 avente ad oggetto la procedura di calcolo degli aumenti biennali  per gli insegnanti di religione; tali aumenti, che in precedenza venivano calcolati  nella misura del 2,5% del solo stipendio base, dovranno ormai ammontare al 2.5% dello stipendio base comprensivo della indennità integrativa speciale (IIS).
   Destinatari dell’informativa sono:

i docenti di religione incaricati annuali che non abbiano maturato i requisiti per la ricostruzione di carriera;

I docenti di religione di ruolo che non avevano maturato il diritto alla ricostruzione di carriera prima della nomina a tempo indeterminato;

I docenti di religione con ricostruzione di carriera che hanno maturato tale diritto successivamente all’1/01/2003 (dunque per il  periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2003 e il momento in cui viene maturato il diritto alla ricostruzione di carriera).

   Occorre precisare che l’art. 76 comma 3 CCNL 2002-2005 ( 24 luglio 2003) aveva previsto – a partire dal 1° gennaio 2003 –  il conglobamento  dell’indennità integrativa speciale alla voce “stipendio base”. Tale conglobamento aveva suscitato parecchi dubbi su quale fosse la base su cui calcolare gli aumenti biennali; lo SNADIR ha sempre sostenuto che dovessero essere calcolati sulla base della somma delle due voci (cioè stipendio base + IIS), e l’informativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 166/2009 del 28/12/2009 ha confermato tale tesi.
   Adesso, secondo quanto disposto dal MEF, saranno le Direzioni Provinciali del Tesoro ad effettuare i controlli sulle retribuzioni del personale destinatario dell’informativa (vedi premessa) e quindi  – dal 1° maggio 2010 – il pagamento degli arretrati;  da tali pagamenti saranno ovviamente esclusi i docenti ai quali il mancato inserimento dell’IIS nel calcolo degli aumenti biennali era stato compensato, già a partire dal 2003, con un assegno ad personam: le direzioni provinciali del tesoro, infatti, non hanno tenuto la stessa linea di condotta su tutto il territorio nazionale, per cui alcune di esse avevano deciso di operare tale compensazione con l’erogazione, appunto, di un assegno ad personam.
   Quindi, in sintesi:

Docenti di religione che riceveranno gli arretrati: coloro per i quali il calcolo degli aumenti biennali è stato effettuato  senza l’aggiunta dell’IIS allo stipendio base e non hanno percepito nessun assegno ad personam per compensare la differenza di retribuzione.

Docenti di religione  che saranno esclusi dal pagamento degli arretrati:
– coloro che non sono destinatari dell’informativa (vedi premessa); di conseguenza anche i docenti che hanno maturato il diritto alla ricostruzione  prima del 1°/01/2003 senza interruzione fino all’immissione in ruolo.
– coloro per i quali il calcolo degli aumenti biennali è stato effettuato senza l’aggiunta dell’IIS allo stipendio base, ma hanno ricevuto dalla DPT un assegno ad personam per compensare  la differenza di retribuzione.

   Da sottolineare che tali assegni ad personam da maggio non avranno più ragione di esistere (e quindi scompariranno dai cedolini stipendiali) in quanto i docenti che dal fin dal 2003 li hanno ricevuti  li percepiranno comunque inglobati agli aumenti biennali.

MEF Informativa n.166 del 28 dicembre 2009. Aumenti biennali docenti di Religione

da snadir

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