UFFICIO STUDI E CONSULENZA SULLA PREVIDENZA
Vademecum per la pratica “pensione”
Con l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle istanze di collocamento a riposo per il personale del comparto scuola, A DECORRERE DAL 1.9.2010, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni normative ed operative proponendo delle domande e fornendo le relative risposte.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE PER: • COMPIUTO 40^ ANNO DI SERVIZIO • DIMISSIONI VOLONTARIE • TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL 65° ANNO DI ETA’ • TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A PART-TIME CON CONTESTUALE ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO |
16 gennaio 2009. Entro tale data possono essere revocate le domande presentate in precedenza. Per i soli Dirigenti Scolastici, in caso di recesso, il termine ultimo è stabilito dal C.C.N.L. area V dirigenza del 11.4.2006 – art 32 ed è in base all’anzianità di servizio (arco temporale dal 31 maggio al 30 giugno). Viene suggerito anche per i DS di rispettare comunque il termine del 16 gennaio. La stessa data vale anche per chi chieda di anticipare l’uscita dal servizio dopo aver ottenuto in precedenza il trattenimento in servizio. →ART 1 D.M. 95 del 15.12.2009 →PUNTO A) PUNTO B) C.M. 96 del 15.12.2009 |
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO O DI DIMISSIONI | Tutti indipendentemente o meno dal diritto ad avere il trattamento di quiescenza. |
A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO? | • Il personale docente, educativo ed ATA alla scuola di titolarità (eventualmente tramite la scuola di servizio) • I Dirigenti Scolastici all’Ufficio Scolastico Regionale →ART. 4 D.M. 95 del 15.12.2009 →PUNTO A) C.M. 96 del 15.12.2009 |
QUANDO SI MATURA IL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA? | ●trattamento pensionistico di anzianità contributiva Si deve maturare “QUOTA 95” sommando l’età anagrafica (minimo 59 anni) e l’anzianità contributiva (minimo 35 anni ). Si avranno due sole possibilità’: 59+36 o 60+35. Pur non essendo prevista alcuna forma di arrotondamento si possono comunque far valere eventuali sommatorie di piccole frazioni di età anagrafica e anzianità contributiva. Il diritto si matura con i dati riferiti al 31 dicembre 2010. →L. 24 dicembre 2007 n. 247 →C.M. 96 del 15.12.2009 e nota integrativa del 21.12.2009 →CIRC. INPDAP 7/2008 ●trattamento pensionistico di vecchiaia Con una età anagrafica di 65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne (entro il 31.12.2010) il diritto si matura con una anzianità contributiva minima di 20 anni (AA19 MM 11 GG 16) da maturare entro il 31 agosto 2010. L’anzianità contributiva minima è ridotta a 15 anni per chi, con ritenute entrata conto tesoro, era in servizio alla data del 31.12.1992. → ART.2 C. 3 del D.Lvo 503/92 → ART. 22 ter della L. 102/2009 |
ESISTONO ALTRE POSSIBILITA’? | ● Si per le donne con una età anagrafica di 57 anni e anzianità contributiva di anni 35 purché optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Questa soluzione risulta fortemente penalizzante sull’ammontare della pensione. → ART. 1 C. 9 L.243/2004 ● Si per chi al 31.12.2007, avendo una età anagrafica di 57 anni ed una anzianità contributiva di 35 ann,i può far valere la clausola di salvaguardia che consente di essere collocati a riposo in qualsiasi momento successivo a quella data. Questo indipendentemente dalle modifiche normative intervenute successivamente intendendosi acquisiti i diritti maturati al 31.12.2007. Inoltre la norma da la possibilità di richiedere all’INPDAP la certificazione di tale diritto. → ART. 1 C. 3-4-5 L. 243/2004 |
CHI DETERMINA IL DIRITTO A TRATTAMENTO DI QUIESCENZA? | Gli U.S.P. che hanno tempo, per la verifica, fino al 31 marzo 2010. In caso di mancato conseguimento al diritto alla pensione, l’U.S.P. invia apposita comunicazione all’interessato che ha poi 5 giorni di tempo per confermare o meno la domanda di dimissioni. →ART 2 D.M. 95 del 15.12.2009 → C.M. 96 del 15.12.2009 gestione istanze |
CHI EMETTE PROVVEDIMENTO FORMALE DI COLLOCAMENTO A RIPOSO? | La domanda di collocamento a riposo si intende accettata, senza l’emissione di alcun provvedimento formale. Il provvedimento formale è richiesto invece nel caso in cui chi ha presentato domanda di dimissioni sia sottoposto a procedimento disciplinare che possa comportare un rifiuto o un ritardo nell’accoglimento della domanda. Comunicazione che l’USP deve fare entro il 15.02.2010. → ART. 3 D.M 95 del 15.12.2009 → PUNTO A) C.M. 96 del 15.12.2009 Provvedimento formale dovrà essere emesso anche per il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti 40 anni di contribuzione. Per il personale docente educativo ed ATA dovrà provvedere il Dirigente Scolastico e per i DS dovrà provvedere l’USR. Si rimanda a quanto indicato successivamente nei casi di risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro. |
PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE LE FRAZIONI INFERIORI ALL’ANNO SI ARROTONDANO AD ANNO INTERO SE +/- 6 MESI? | No. Si calcola ad anni e mesi interi. L’unico arrotondamento è previsto per i giorni. 16 giorni equivalgono ad un mese. → L. 449/97 |
PENSIONE E PART-TIME | Il personale con età anagrafica inferiore ai 65 anni, e con diritto al trattamento pensionistico di anzianità, ha la facoltà di richiedere, con un’unica istanza, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale accesso al trattamento pensionistico. L’interessato deve indicare nella domanda se intende o meno confermare le dimissioni anche in caso di non accoglimento della domanda di part-time (superamento del limite percentuale stabilito o per situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso). →D.M. 331/97 FUNZIONE PUBBLICA → PUNTO A) C.M. 96 del 15.12.2009 |
RISOLUZIONE D’UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO | • PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ è’ disposta nei confronti del personale Dirigente, docente, educativo ed ATA che raggiunga i 65 anni di età entro il 31.08.2010 (nati tra il 1.09.1944 e il 31.08.1945) salvo richiesta di proroga. • PER CHI RAGGIUNGA I 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE UTILE (AA. 39 MM 11 GG 16) entro il 31.08.2010. Questa risoluzione d’ufficio è operante per gli anni 2010 e 2011. Entro il 31 gennaio 2010 l’USR deve fornire alle II.SS. i dati dai quali desumere il possesso da parte degli interessati del requisito dei 40 anni di contribuzione. E’ DISPOSTA dal Dirigente Scolastico, entro il 28.02.2010 (termine ultimo per i 6 mesi di preavviso), per il personale docente, educativo ed ATA. Al personale che maturi il passaggio al successivo gradone di stipendio entro il 31.12.2011 potrà essere differita, entro tale data, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Anche per questo caso resta fermo l’obbligo del preavviso. SE Il provvedimento formale è emesso dopo il 28.02.2010 ha valore per l’a.s. 2010/11. → C. 35 novies ART. 17 L.102/2009 → PUNTO 2.1. DIRETTIVA MIUR 94 del 4.1.2.2009 Nel conteggio di detta anzianità devono essere considerati e quindi aggiunti 30 giorni per gli assunti prima del 1.9.1977 o 9 giorni per gli assunti fino al 27.8.1986. Gli interessati devono essere stati iscritti, a tali date, al fondo pensioni dello stato. →L. 517/77 → L. 467/86 Per i Dirigenti Scolastici la cessazione d’ufficio è disposta dall’U.S.R., pur con incarico in essere, quando ci sia situazione di esubero nonché nei confronti di chi abbia avuto una valutazione negativa per il servizio prestato, → PUNTO 2.2. DIRETTIVA MIUR 94 del 4.12.2009 → PUNTO B) C.M. 96 del 15.12.2009 |
PERMANENZA IN SERVIZIO AL RAGGIUGIMENTO DELL’ETA’ ANAGRAFICA O DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA | • Al raggiungimento dei 65 anni di età (uomo e donna) si può chiedere di permanere in servizio per conseguire l’anzianità minima o massima per la pensione. La richiesta è condizionata dall’ essere stato in servizio alla data del 1.10.1974 in qualità di personale di ruolo o con incarico a tempo indeterminato. Si può rimanere fino al 70° anno di età. → C 2-3. Art. 509 D. Lvo 297/94 • Al raggiungimento dei 65 anni di età (uomo e donna) si può richiedere di permanere in servizio per ulteriori 2 anni e cioè fino al 67° anno di età. La richiesta va presentata entro i 12 mesi prima del compimento dei 65 anni di età e l’accettazione è condizionata dal fatto che il richiedente non sia in una classe di concorso o profilo professionale in situazione di esubero. L’interessato inoltre non deve raggiungere l’anzianità contributiva di anni 40 nel biennio interessato (per l’a,s, 2009/10 entro il 31.8.2010). E’ quindi facoltà dell’amministrazione accogliere o meno tale richiesta di proroga. → C. 5 ART. 509 D. Lvo 297/94 → C. 7 ART. 72 L. 133/2008 → DIRETTIVA MIUR 94 del 4.12.2009 cfr.. 3 |
INSERIMENTO DELLE DOMANDE A SIDI
QUANDO
COSA SI DEVE INSERIRE
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Far riferimento al manuale per la gestione delle cessazioni versione 2007 rinvenibile a SIDI al percorso →HOME-procedimenti amministrativi-personale scuola-guide operative-gestione cessazioniEntro il 15 febbraio 2010. Dopo tale data l’USP valuta il caso ed eventualmente provvede all’inserimento
Seguendo il percorso di attivazione: |
COMPITI DELLE II.SS. DOPO IL 16 GENNAIO 2010 | Subito dopo il termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, le segreterie delle II.SS. dovranno inviare una copia della domanda • all’USP normalmente corredata da una dichiarazione dei servizi (ruolo e non ruolo, computato, riscatto, ricongiunto ecc) con cui lo stesso ufficio determinerà il diritto o meno al trattamento pensionistico. Gli U.S.P. possono richiedere eventuale altra documentazione. • alla sede provinciale dell’INPDAP → PUNTO A) C.M. 96 del 15.12.2009 |
ALTRI ADEMPIMENTI DELLE II.SS. | Le II.SS. avranno cura inoltre a SIDI • di inserire le ASSENZE con retribuzione parziale (per determinare il TFS) o senza retribuzione (per determinate la pensione) • di provvedere ad emettere i decreti di inquadramento stipendiale a seguito dell’applicazione dei C.C.N.L. |
TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE |
I tempi di invio vengono decisi dagli USP. La documentazione serve per la determinazione del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio o rapporto. Ogni USP stabilisce la documentazione di cui necessità per determinare il trattamento pensionistico oltre al TFS o TFR. Normalmente viene richiesta documentazione atta a certificare • godimento di altra pensione • posizione debitoria nei confronti dello stato • diritto al godimento dell’assegno per il nucleo familiare • diritto alle detrazioni fiscali • di avere o non aver prestato altra attività lavorativa in contemporanea con il servizio statale • di avere o non avere prestato servizio part- time • modalità di riscossione della pensione • emolumenti accessori percepiti dal 01.01.1996 • assenze con parziale o nessuna retribuzione • certificati di servizio per il periodo con ritenute entrate c/tesoro • certificati di servizio per eventuali periodi da supervalutare Inoltre vengono richieste copie dei decreti emessi ai sensi del DPR 1092/73 (riscatto e/o computo servizi statali), della L. 29/79 (ricongiunzione periodi privati) L. 45/90 151 All’INPDAP va invece inviata la documentazione rinvenibile sul sito www.inpdap.gov.it al percorso HOME-modulistica-richiesta prestazioni-iscritto-previdenza-pensione-pensione subito corredata dalla documentazione per le detrazioni fiscali, per la richiesta di assegno per il nucleo familiare, per la modalità di pagamento. Successivamente la sede INPDAP potrebbe richiedere anche • fotocopia documento di identità • autocertificazione godimento altra pensione • prospetto assenze non coperte da contributi • prospetto emolumenti accessori • mod. PA04 |
Considerazioni finali:
Non avendo, ancora, le II.SS. in carico la responsabilità della determinazione o meno del diritto a trattamento pensionistico devono provvedere a queste incombenze:
- Ricezione delle domande degli interessati e loro protocollazione entro il 16 gennaio
- Ricezione delle eventuali revoche e loro protocollazione entro il 16 gennaio
- Subito dopo il 16 gennaio invio delle domande di dimissioni, non revocate, all’USP corredate da una dichiarazione dei servizi e da altra documentazione utile a determinare l’anzianità contributiva, nonché alla sede provinciale dell’INPDAP
- Successivamente, e comunque entro il 15 febbraio, si dovrà provvedere all’Inserimento a SIDI delle domande di dimissioni e di trattenimento in servizio
- Infine, entro la data stabilita dall’USP si dovrà inviare la documentazione richiesta all’USP e all’INPDAP per la determinazione del trattamento pensionistico e del TFS
Risulta quindi di responsabilità delle II.SS. il rispetto dei tempi imposti dal Decreto Ministeriale e delle eventuali circolari degli USP.
E’ di responsabilità delle II.SS. inoltre la compilazione in modo corretto e l’invio di tutta la documentazione richiesta.
Lì, 09.01.2010
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Stefano Giorgini