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Cessazioni dal servizio Presentazione delle domande entro il 16 gennaio 2010

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Il Miur  con Circolare n. 96 del 15 dicembre fornisce le indicazioni attuative del Decreto n. 95  del 15.12.2009 che reca le disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2010 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente.
   Ricordando che, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall’1.9.2010, sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
   Il suddetto Decreto fissa al 16 gennaio 2010 il termine per la presentazione delle domande:

di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio,

di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima o massima, ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297,

dell’eventuale revoca di tali domande,

delle istanze da parte del personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio,

delle domande di coloro che intendano avvalersi della normativa prevista dal Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29 luglio 1997 (trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico).

   Al “compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età  e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, sempre che l’interessato non abbia chiesto di usufruire dei benefici di cui all’art. 509, commi 2 e 3 e 5 del D.l.vo 297/1994, in questo ultimo caso, qualora ne ricorrano i presupposti, come indicati nella Direttiva del Ministro n 94 del 4 dicembre 2009, in corso di registrazione, relativamente ai criteri di applicazione del c. 7 dell’art.72 della L. 133 del 6 agosto 2008″.  Il testo della direttiva n.94 applicativa del pensionamento forzato previsto dall’art.72 della legge n.133/2008 (come modificato dall’art.17, comma 35 novies della legge 102/2009) così recita: “l’istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l’interessato non raggiunga l’anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero”.
   Per quanto riguarda l’applicazione del comma 11, dell’art. 72 , del decreto legge n. 112/2008, la direttiva n. 94 ricorda che dal 5 agosto 2009, (il comma 11 dell’art.72 è stato sostituito dall’art. 17, comma 35 del decreto legge n. 78/2009) trova applicazione la nuova disciplina che, per il triennio 2009/2011, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigente, al compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente. Pertanto, essa potrà essere esercitata nei confronti dei dipendenti che raggiungano l’anzianità massima contributiva entro il triennio di applicazione della norma, che “corrisponde a quello del piano programmatico di riordino del sistema d’istruzione e in vista degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla legge 133/2008”. “I direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR, forniranno ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l’adozione dei provvedimenti di competenza e, comunque, entro il 30 gennaio di ciascuno degli anni di applicazione della legge, tutti gli elementi e i dati dai quali desumere il possesso da parte dei soggetti interessati del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva alla data, rispettivamente, del 31 agosto 2010 e del 31 agosto 2011”

Antonino Abbate

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Direttiva del Ministro n 94 del 4 dicembre 2009

Circolare n. 96 del 15 dicembre 2009. Cessazioni dal servizio – Personale della Scuola – Indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2010

Decreto n. 95  del 15.12.2009. Cessazioni dal servizio – Personale della Scuola

D.l.vo 297/1994, art. 509 – Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età
1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d’ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.
3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno di compimento del 65° anno di età.
5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposto per essi previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

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