Dal 25 giugno 2008 la proroga di trattenimento in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età non è più un diritto per tutti, ma è soggetto ai criteri discrezionali dell’Amministrazione. All’interno lo schema dell’istanza di proroga del collocamento a riposo per un ulteriore biennio di servizio.
Nella nostra rassegna n. 8 del 20 dicembre 2009, chiusa in tipografia il 16, abbiamo pubblicato a pagina 10 e seguenti una “Guida” relativa alle “Cessazioni dal servizio del personale scolastico” e riportato due modelli di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, domanda di dimissioni volontarie dal servizio, domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantennio di servizio e altre tipologie di istanze di collocamento a riposo, relative al personale docente, educativo ed Ata.
Per quanto concerne i modelli di istanza di proroga di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età abbiamo pubblicato quelli esclusi dai criteri discrezionali dell’Amministrazione e precisamente:
a) il modello di istanza di proroga di trattenimento in servizio ai sensi del comma 2 dell’art. 509 del D.L.vo n. 297/1994 (per il personale in servizio all’1/10/1974) ai fini del conseguimento dell’anzianità massima di servizio e, comunque, fino al compimento del 70° anno di età;
b) il modello di istanza di proroga di trattenimento in servizio ai sensi del comma 3 dell’art. 509 del citato D.L.vo n. 297/1994 per il conseguimento dell’anzianità minima pensionabile e, comunque, fino al compimento del 70° anno di età.
Non abbiamo pubblicato il modello di domanda di proroga di trattenimento in servizio per un biennio oltre il compimento del 65° anno di età relativo alla fattispecie prevista dall’art. 509, comma 5 del D.L.vo n. 297/1994 perché al momento in cui siamo andati in stampa non era stata ancora divulgata la direttiva del Miur n. 94 del 4/12/2009 sui criteri applicativi dell’art. 72, commi 7 e 11 della legge n. 133/2008.
Infatti, per la fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 509 del D.L.vo n. 297/1994 che recepisce la proroga di trattenimento in servizio per un biennio di cui all’art. 16, comma 1, del D.L.vo n. 503/1992, così come modificato dall’art. 72, comma 7, della legge n. 133/2008, è data facoltà all’Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.
Quindi, dal 25 giugno 2008 la proroga di trattenimento in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età non è più un diritto per tutti, ma è soggetta ai criteri discrezionali dell’Amministrazione.
LA DIRETTIVA N. 94/2009
La direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 (pubblicata appena divulgata su questo sito) fornisce indicazioni applicative sulle disposizioni contenute nell’art. 72, commi 7 e 11 della legge n. 133/2008 sia per i dirigenti scolastici che per il personale docente, educativo ed Ata. Per questi ultimi, l’istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età (cioè solo per un biennio) potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l’interessato non raggiunga l’anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.
Relativamente all’applicazione del comma 11 dell’art. 72 della legge n. 133/2008 e successive disposizioni dal 5 agosto 2009 (giorno successico alla pubblicazione della legge di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) trova applicazione la nuova disciplina che, per il triennio 2009/2011, attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale con un preavviso di sei mesi, anche per il personale dirigente, al compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente.
Per il personale docente, educativo ed Ata i direttori degli uffici scolastici regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Miur, forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l’adozione dei provvedimenti di competenza e, comunque, entro il 30 gennaio di ciascuno degli anni di applicazione della legge, tutti gli elementi e i dati dai quali desumere il possesso da parte dei soggetti interessati del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva alla data, rispettivamente, del 31 agosto 2010 e del 31 agosto 2011. Se da più puntuali accertamenti attivati da parte dei dirigenti scolastici, si verifichi l’esistenza di tale condizione sarà inoltrato, dagli stessi, il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, da comunicare entro il 28 febbraio 2010.
Nel caso che nel periodo di vigenza della legge (triennio 2009-2011), l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo sempre che l’adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell’ambito temporale di applicazione della legge.
SCHEMA DI ISTANZA DI PROROGA AI SENSI DELL’ART. 72, COMMA 7, LEGGE N. 133/2008
Pubblichiamo a completamento dei modelli riportati nella nostra rassegna n. 8 del 20 dicembre 2009, lo schema di istanza di proroga del collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 72, comma 7, della legge 6/8/2008, n. 133, per un ulteriore biennio di servizio oltre il 65° anno di età. Questa istanza non va prodotta nei termini previsti dall’art. 72, comma 7, della legge n. 133 cioè dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento, perché tale limite riguarda i dipendenti pubblici e non il personale del Comparto scuola. Essa va prodotta, come tutte le altre domande, entro il termine del 16 gennaio 2010 secondo le norme disposte per il collocamento a riposo a decorrere dall’1/9/2010 di cui al D.M. n. 95 e C.M. n. 96 del 15/12/2009.
Infatti, relativamente alla disciplina sul trattenimento in servizio in base all’art. 72, comma 7, della legge n. 133/2008, ferma restando l’applicazione della valutazione discrezionale dell’Amministrazione nell’accogliere la domanda di trattenimento, per il termine di presentazione dell’istanza rimane ferma l’indicazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 351 del 1998, il quale rinvia ad apposito termine stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
SCHEMA ISTANZA DI PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO
AI SENSI DELL’ART. 72, COMMA 7, DELLA LEGGE 6/8/2008, N. 133
PER UN ULTERIORE BIENNIO DI SERVIZIO OLTRE IL 65° ANNO DI ETA’
AL DIRIGENTE SCOLASTICO ………………………………..
…………………………………………………………………………….
e p.c. ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
di ………………………………………………………….
Ufficio pensioni
OGGETTO: Domanda di proroga del collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 72, comma 7, della legge 6/8/2008, n. 133.
Il sottoscritt… ………………………………………………………………. nat… il ……………………./……………../………………… a …………………………………………….. in servizio presso ……………………………………………………………….. in qualità di …………………………………………………………………..
CHIEDE
la proroga del collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 72, comma 7, della legge 6/8/2008, n. 133, per un ulteriore biennio di servizio oltre il 65° anno di età.
Data, ………………………………………………………
Firma ……………………………………………………
Parte riservata alla scuola (intestazione della scuola)
Decorrenza della nomina in ruolo: …………………………………………………………………
Decorrenza delle ritenute in conto Tesoro: …………………………………………………..
a presente domanda è stata presentata a questa scuola in data …………………………………… ed assunta al protocollo n. ………………….. .
Data, ……………………………..
(Timbro della scuola)
Il Dirigente Scolastico
…………………………………………….