Con Nota Prot. n. AOODGPER 19212 del 17 dicembre 2009, in applicazione della legge 167/2009, il MIUR ha fissato i criteri per l’accesso alle graduatorie prioritarie del personale docente, educativo ed ata in possesso di 180 giorni di servizio nell’a.s. 2008/2009. Il servizio di cui sopra deve essere stato prestato in un’unica istituzione scolastica anche tramite proroghe o conferme contrattuali. La precedenza assoluta opera per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali l’aspirante ha titolo in base all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o permanenti. Il personale docente,educativo ed ATA di cui sopra è graduato negli elenchi sopra citati, di cui fanno già parte i beneficiari individuati con il DM n.82 del 29 settembre 2009, in base al punteggio spettante. Il personale docente ed educativo destinatario delle disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione – per l’a.s. 2009/2010 – dell’intero anno ai soli fini dell’attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale ha prestato servizio nell’a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M. 82/09). Il personale A.T.A ha diritto all’attribuzione – per l’a.s. 2009/2010 – dello stesso punteggio spettante per il precedente anno scolastico da utilizzarsi in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse. Il personale docente e ATA , regolarmente in servizio nell’a.s. in corso con contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti disponibili potrà scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio. Il personale A.T.A. che nell’anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell’anno scolastico in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche. Requisiti dei beneficiari · Personale docente ed educativo abilitato , inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; · personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti ( prima fascia ) nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ( seconda fascia). Il personale di cui sopra deve, inoltre: · aver stipulato nell’a.s. 2008/2009 un contratto a tempo determinato (anche prorogato) in una sola scuola, attraverso le graduatorie di circolo o di istituto, di almeno 180 giorni per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie su citate; · essersi trovato nella condizione di non aver potuto stipulare per l’anno scolastico in corso la stessa tipologia di contratto per carenza di disponibilità di cattedre o posti interi. Presentazione della domanda La domanda va presentata entro il termine perentorio dell’8 gennaio 2010 all’istituzione scolastica in cui detto personale, nell’anno scolastico 2008/2009, ha prestato servizio con contratto per supplenza temporanea per almeno 180 giorni. Qualora il personale docente abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d’orario. Obbligo di accettazione di contratti di supplenza Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M 82/09 e al presente decreto è, nella generalità dei casi, percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria che, come è noto, corrisponde: per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione; per i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione; per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Al fine – pertanto – di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante. Nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare: * nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, * nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore * per il personale ATA, fino a 21 ore. Personale interessato a partecipare a progetti attivati in convenzione con le Regioni Può dichiarare il proprio interesse a tali progetti il personale docente ed Ata che : * ha già presentato domanda, ai sensi del DM 82, entro il 14 ottobre * presenta istanza ai sensi del presente decreto entro l’8 gennaio 2010. La dichiarazione di disponibilità, secondo il modello predisposto, deve essere presentata entro il medesimo termine dell’8 gennaio 2010 alla istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’ a.s 2008-2009. A tutti coloro che partecipano ai progetti regionali e che sono percettori dell’indennità di disoccupazione, sarà corrisposta l’indennità di partecipazione a valere sui fondi regionali se superiore al 60% dell’impegno orario dell’anno precedente. Ai soggetti che non hanno titolo a percepire l’indennità di disoccupazione, verrà corrisposto solamente il compenso stabilito per il progetto. Per l’attribuzione delle attività progettuali, di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, si può fare ricorso sia alla stipula di contratti e tempo determinato, sia, se previsto dalle Convenzioni, alla stipula di contratti di prestazione d’opera. La rinuncia, senza giustificato motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante. Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’Amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio per il personale docente ( o dello stesso punteggio conseguito nell’a.s. precedente, per quanto riguarda il personale ATA), per coloro che hanno i requisiti per l’inserimento negli elenchi prioritari . Gli elenchi “prioritari”,già predisposti ai sensi del D.M. 82/09, integrati ai sensi del D.M. in oggetto producono effetti a partire dalla data della loro diffusione. Fino a tale data hanno piena efficacia gli elenchi “prioritari”, di cui al DM 82/09 e, in subordine, le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica. Viene stabilita l’esigenza di favorire il diritto al completamento d’orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali ( due comuni, tre scuole), previsti dal comma 2 dell’art. 4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l’orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi.
Allegati
D.M. 100 del 17 dicembre 2009 | |
Modello docenti | |
Modello ATA | |
Modello disponibilità | |
Distretti per provincia aggiornati al 1 ottobre |