Scuola Risolte alcune ambiguità dei “contratti di disponibilità” e sul riconoscimento del punteggio. Chiarimenti dall’INPS sull’indennità di disoccupazione “a intermittenza”.
Precari scuola. Chiarimenti sull’utilizzo delle graduatorie prioritarie, il riconoscimento del punteggio e la convenzione INPS
18-12-2009 | Scuola
Il Miur con alcune note è intervenuto, dopo numerose segnalazioni e richieste da parte della FLC Cgil, a chiarire alcuni aspetti ambigui delle norme sui contratti di disponibilità, sull’utilizzo delle graduatorie prioritarie e sulla convenzione con l’INPS.
Di seguito riepiloghiamo le varie questioni.
Validità delle supplenze in corso
Le supplenze in corso mantengono la loro validità anche ai fini della proroga/conferma. Quindi al momento della pubblicazione delle graduatorie prioritarie o di quelle integrate in base al DM 100/09 le supplenze in corso mantengono la loro scadenza e le eventuali proroghe/supplenze vengono regolarmente conferite al personale già in servizio (vedi nota 19212/09, punto 6: Adempimenti della istituzione scolastica e degli Uffici scolastici).
Utilizzo delle graduatorie prioritarie ed eventuali sanzioni
Con la nota 19232 del 17 dicembre 2009 vengono fornite indicazioni alle scuole sulle modalità di utilizzo delle procedure informatiche relative alle graduatorie prioritarie e sull’eventuale applicazioni delle sanzioni.
In particolare si ribadisce che le sanzioni per mancata accettazione/abbandono/mancata presa di servizio di una supplenza dalle graduatorie prioritarie (cancellazione dalle stesse e perdita del diritto al punteggio dell’anno precedente e dell’indennità di disoccupazione – DM 82/09 Art. 5 comma 2) non si applicano nei casi:
previsti dal DM 82/09 art. 5 commi 3 e 4: “3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni. 4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per l’essere impegnati nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto. Analogamente non è penalizzato chi, nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari di cui all’art. 3, abbia accettato una supplenza per effetto dell’inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto, in provincia diversa, sempre che tale supplenza perduri al momento della chiamata dall’elenco prioritario.”
previsti dal DM 131/07 (regolamento per le supplenze) art. 8 commi 2 e 3: ” 2) Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. 3)Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.”
specificati nella nota prot. n. 19212/09 punto 4) ultimo capoverso: “… si precisa che, al fine di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante. Ad esempio: nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.”
E naturalmente le sanzioni non si applicano in tutti casi di “giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione” come previsto dal DM 131/07 Art. 8 comma 4 e dal DM 82/09 Art. 5 comma 2 primo capoverso.
Riconoscimento del punteggio ai fini delle graduatorie
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie prioritarie il DL 134/09 come convertito in legge 167/09, prevede il riconoscimento del medesimo punteggio acquisito nell’a.s. 2008/09 per la stessa classe di concorso/tipo di posto/profilo anche per il 2009/10.
Questa disposizione avrebbe determinato disparità di trattamento con altri lavoratori precari che non hanno potuto presentare la domanda in quanto già occupati anche se con contratti di durata inferiore o su altra classe di concorso/tipo di posto/profilo.
Per questo motivo abbiamo chiesto al Miur di chiarire che il riconoscimento del punteggio sia previsto anche per queste situazioni. Nella nota 19212/09 (punto 1) penultimo e ultimo capoverso) la questione è stata definitivamente chiarita: “… allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell’a.s. 2009/2010, il personale docente e ATA che non si avvalga della normativa di cui al D.M. 82/09 e al presente decreto [DM 100/09], in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (docenti e ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), – qualora abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti disponibili – scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio. Inoltre, il personale A.T.A. che non si avvale della normativa in oggetto, ove nell’anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell’anno scolastico in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche.”
Applicazione della convenzione INPS
Dopo oltre 4 mesi dalla stipula della convenzione tra il MIUR e l’INPS, finalmente viene reso pubblico il testo di tale atto e con la circolare 125 l’INPS fornisce i necessari chiarimenti per l’applicazione delle norme relative all'”intermittenza” dell’indennità di disoccupazione per coloro che ottengono supplenze dalle graduatorie prioritarie.
Come abbiamo segnalato, la convenzione non introduce alcuna novità per quanto riguarda i requisiti previsti dall’INPS per l’accesso all’indennità di disoccupazione ordinaria ma introduce soltanto una semplificazione nelle modalità di pagamento e di interruzione della stessa in caso di occupazione temporanea.
In sostanza gli interessati, qualora abbiano diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria riceveranno il sussidio per i periodi di disoccupazione previsti, salvo interromperla temporaneamente nei periodi di lavoro.
Per ottenere questo particolare trattamento occorre fornire alla scuola a cui si è inviata la domanda per le graduatorie prioritarie copia della domanda di disoccupazione o l’attestazione dell’avvenuta presentazione della stessa.
Saranno poi le singole scuole presso le quali si dovesse prestare servizio a comunicare le varie situazioni direttamente all’INPS per via telematica. Gli eventuali periodi di occupazione sospendono la corresponsione dell’indennità e spostano in avanti la scadenza della stessa.
Roma, 18 dicembre 2009