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CNPI: sì a nuove classi di concorso, ma applicazione dal 2011/12

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red – Il CNPI, chiamato ad esprimersi sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, manifesta il proprio disappunto, infatti le procedure di iscrizione degli alunni, definizione degli organici, mobilità permanente e annuale, contratti a tempo determinato, ecc. hanno scansioni temporali inderogabili, pena il regolare inizio del prossimo anno scolastico. Pronta la risposta del Ministero: nuove classi di concorso solo in organico di fatto, proroga scadenza iscrizioni per le classi prime a fine marzo. Le osservazioni del CNPI chi insegnerà nelle classi di graduale riduzione del vecchio ordinamento? necessità di norme specifiche per le classi che, nella gradualità, rimarrebbero con i soli vecchi insegnamenti “ad esaurimento” salvaguardia del personale di ruolo, con mobilità verso classi per cui si possiede il titolo, anche eventualmente con processi di riconversione, e con altre forme di utilizzo definitivo, ad esempio per mobilità tra aree dello stesso comparto o, a richiesta, intercompartimentale, nei confronti del personale di ruolo che non ha titolo per altra classe di concorso. Analoghe tutele specifiche vanno previste anche per il personale delle graduatorie ad esaurimento Ma subito dopo aver considerato la possibilità dei corsi di riconversione, il CNPI rileva che l’insufficienza delle disponibilità finanziarie in bilancio potrebbe compromettere la qualità dell’intera operazione. Come dire, si è bocciato da solo. Il corretto avvio dell’a.s. potrebbe essere minacciato dalla presenza di classi di due diversi organici: nuove classi di concorso per il personale a T.I. e vecchie per le immissioni in ruolo e il conferimento delle supplenze. Un rilievo importante, ma che ci sembra di capire possa rimanere inascoltato quello relativo alla salvaguardia della titolarità nella fase transitoria, ossia assicurare la titolarità dell’insegnante, nel momento in cui un insegnamento permane nella scuola anche se cambia la appartenenza alla classe di concorso. Altro appunto del CNPI riguarda l’utilizzo del personale. Come si coniuga – chiede il CNPI, raccogliendo il dubbio di molti docenti – l’obiettivo di “qualità del servizio scolastico”, con la previsione di utilizzo dei docenti in base al requisito del solo “titolo di studio”, prescindendo dal possesso dell’abilitazione, non solo tra le diverse classi di concorso della scuola secondaria di 1° e 2° grado, ma anche in altri gradi di istruzione? Inoltre, un lavoro rigoroso e al riparo da futuri contenziosi impone ” una tabella di corrispondenza tra le vecchie abilitazioni con le relative equipollenze e le nuove classi di concorso” Questi i rilievi mossi dal CNPI, il quale esprimerà il proprio definitivo parere solo dopo essere messo a conoscenza dei tasselli mancanti, primi fra tutti i Regolamenti, attesi per la prossima settimana. Allegato Dimensione Il parere del CNPI 50.13 KB

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