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Visite fiscali e obbligo reperibilità (Cassazione 1942/90 del 2008)

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Con la circolare n. 7 del 12 novembre 2009, il ministro Brunetta conferma l’obbligo della visita fiscale anche per assenze di un solo giorno (obbligo già introdotto con l’art. 71 del  D.L. 112/2008) e  conferma le precisazioni contenute nelle Circolari  n. 7 e 8 del 2008 e n. 1 del 2009.

Si esemplifica quindi la particolarità dell’assenza per  visita specialistica, cure od esami diagnostici imputata a malattia. In questo caso l’amministrazione, a conoscenza della particolare circostanza, dovrà porre attenzione, nell’eventualità che disponga il controllo, a non incorrere in un ingiustificato aggravio di spesa. Si confermano altresì quali temperamenti all’obbligo i casi in cui possano ricorrere eccezionali condizioni lavorative dell’ufficio (imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata).

Viene altresì riconfermato quanto contenuto nella circolare 1/2009 in merito alla obbligatorietà di disporre ulteriori controlli nel caso in cui quanto confermato dal medico fiscale dovesse poi  essere modificato da certificazioni mediche successive.

La circolare  conferma attualmente la vigenza delle norme contrattuali che prevedono la reperibilità per le visite fiscali negli orari 10/12 – 17/19, in attesa di nuove disposizioni che saranno emanate con un decreto Ministeriale e che, alla luce di quanto dichiarato recentemente dal Ministro Brunetta, dovrebbe aumentare di nuovo le fasce orario portandole a sette ore (9/13 -15/18)  . Al riguardo si rammenta che ai sensi dell’art 2 della direttiva89/391/CEE f per “orario di lavoro” si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionale ( sull’argomento già si è pronunciata più volte la Corte di Cassazione con le sentenze 1247/2002 – 1453 del 20.02.99 – 5414 del 2.06.98 rilevando “violazioni al diritto della libertà di movimento sul territorio dello Stato, previsto dall’art. 16 della Costituzione” ).    

Pertanto, le fasce orario di reperibilità al massimo dovrebbero essere equivalenti al maggiore orario di servizio giornaliero ordinario del pubblico dipendente (6 ore)

L’amministrazione pubblica deve sostenere per tutta questa operazione un ingente spesa, in quanto una visita fiscale ha quasi sempre un costo superiore a quello di una giornata lavorativa e, soprattutto, nel caso di un solo giorno di assenza rappresenta certamente un aggravio erariale.

Al riguardo la normativa prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi dieci giorni di assenza, e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (ai sensi dell’informativa inviata in data 30.07.2008 dal MEF a tutti gli utenti PT per il personale della scuola si riducono : la RPD, la CIA e l’indennità di direzione del DSGA). La decurtazione va calcolata in trentesimi.

Prendendo, pertanto, in considerazione i compensi mensili previsti dalle tabelle 3 e 4 del CCNL 29.11.2007 le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia, nei primi dieci giorni, sono le seguenti:

R.P.D. (retribuzione professionale docenti)

0-14 anni € 164,00 € 5,47
15-27 anni € 202,00 € 6,73
Da 28 anni € 257,50 € 8,58

 

                                    C.I.A. (compenso individuale accessorio)

Area B/C       € 64,50 € 2,15
Area A/as       € 58,50 € 1,95

 

Una visita fiscale in media costa, invece, circa 35/40 euro

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