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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CHIUSURA DI UNA SUPPLENZA: MI SPETTA?

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Risposta :Il trattamento di fine rapporto va liquidato al termine di ogni incarico di supplenza non inferiore a 15 giorni continuativi nell’arco di un mese. Tale diritto sorge all’atto della cessazione dal servizio o, comunque, se si verifica l’interruzione anche di un solo giorno prima dell’instaurarsi di un altro rapporto di lavoro. Il Tfr va corrisposto d’ufficio senza necessità da parte degli interessati di presentare alcuna istanza, ma il relativo diritto è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 del Codice Civile, termine per il quale il “dies a quo”, salvo atti interruttivi, deve ritenersi il 106°giorno successivo alla risoluzione del contratto (si veda la circolare ministeriale 121/2002). DA TRECCANI.IT

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