Onde evitare “l’inginocchiatoio” davanti al Dirigente scolastico, vorrei conoscere la prassi che si deve osservare nella presentazione delle domande di permesso retribuito per motivi personali (i famosi 3 giorni) e per la domanda di congedo per malattia. Dopo ampia discussione con un Dirigente scolastico evidentemente digiuno sulla normativa, affermavo che ogni foglio di carta che entra o esce dalla scuola, deve obbligatoriamente passare per il protocollo. La risposta è stata : …si protocolla ciò che dico io e non quello che dite voi…. Non aggiungo altri commenti. Risposta In via preliminare va chiarito che la giurisprudenza di legittimità ha spiegato a più riprese che i permessi sono diritti potestativi. Vale la pena di riportare integralmente alcuni stralci di alcune pronunce paradigmatiche. La prima è del Tribunale di Rimini depositata in cancelleria il 14.11.2001: “…la fruizione del permesso, in quanto esercizio di una situazione attiva a contenuto potestativo, non dipende da un atto discrezionale del datore di lavoro, la cui volontà è ininfluente (secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità; cfr., in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., n. 11573 del 1997) essendo sufficiente la mera comunicazione della fruizione senza necessità di autorizzazione da parte del datore di lavoro.”. La seconda è della Cassazione (16207/2008), che in riferimento alla materia di analoga assenza tipica chiarisce che: “si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell’altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà. Tale diritto, in particolare, viene esercitato, con il solo onere del preavviso, sia nei confronti del datore di lavoro, nell’ambito del contratto di lavoro subordinato, con la conseguente sospensione della prestazione del dipendente”. La procedura, dunque, va individuata nel mero deposito dell’istanza in segreteria, con congruo preavviso. Quanto all’onere di documentazione esso consiste nella mera descrizione del fatto, incorporata in un supporto cartolare, che può coincidere anche con quello dell’istanza stessa. Tanto si evince anche da una sentenza del Giudice del lavoro di Terni depositata nell’ottobre 2001, che a tal fine così stabilisce: “Trattasi in sostanza di un diritto del lavoratore che copre (per soli tre giorni ad anno) eventi particolari di natura personale o familiare. A questo diritto speciale di permesso non possono essere di ostacolo le esigenze organizzative del datore di lavoro. Ciò in considerazione del limitato periodo, e pertanto la semplice domanda documentata comporta la concessione del permesso. All’interpretazione della norma contrattuale rileva la voluta genericità ed elasticità della stessa, quanto si riferisce a motivi “personali” non specificando altro dato o contenuto.”.
da treccani.it