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Modello Eas: scadenza alle porte. Entro martedì 15 l’invio dei dati

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Quali gli enti associativi che possono trasmettere una versione semplificata della comunicazione
Appuntamento in vista con il modello Eas. Scade il prossimo 15 dicembre il termine entro il quale le associazioni devono comunicare telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale. Una data che segna una tappa fondamentale nel dialogo tra Amministrazione finanziaria e mondo no profit.

Chi deve presentare il modello
Introdotto dall’articolo 30 del Dl 185/2008, l’obbligo della comunicazione è un passaggio obbligato per gli enti associativi per poter continuare a fruire della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva di quote, contributi e corrispettivi (articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972).

Con la circolare 12/E dello scorso aprile, l’agenzia delle Entrate ha precisato che sono esonerati dall’adempimento:

  • le associazioni pro-loco che optano per il regime previsto dalla legge 398/1991
  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto ministeriale del 25 maggio 1995.

La successiva circolare 45/E ha escluso dall’invio anche le Onlus, gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni, gli enti di diritto pubblico e quelli destinatari di una specifica disciplina fiscale (fondi pensione).

La stessa circolare ha poi introdotto la possibilità per alcune tipologie di associazioni (i cui dati sono disponibili presso registri o amministrazioni pubbliche) di redigere una versione ridotta del modello compilando solo il primo riquadro (relativo ai dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e i punti 4, 5, 6, 25 e 26 del secondo.

Le associazioni che possono inviare il modello in versione semplificata sono: associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate; associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri; organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991 diverse da quelle esonerate; associazioni religiose che hanno stipulato con lo Stato patti, accordo o intese; movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni; associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel; associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

A queste, la circolare 51/E ha aggiunto le associazioni combattentistiche e d’arma, iscritte nell’apposito albo presso il ministero della Difesa, e le federazioni sportive nazionali, riconosciute e controllate dal Coni.

Filo diretto tra Entrate e Terzo settore
Per avviare un dialogo con il mondo dell’associazionismo, l’Amministrazione finanziaria ha attivato, dallo scorso settembre, un tavolo tecnico di confronto con esponenti del Terzo settore che, partendo dal confronto sulle problematiche del modello Eas, allarga il proprio raggio d’azione alle questioni fiscali inerenti il mondo del no profit. Nata a livello nazionale, l’iniziativa di un tavolo tecnico di confronto Entrate-no profit si sta diffondendo in tutta Italia, grazie alla partecipazione delle direzioni regionali dell’Agenzia.

r.fo.

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 pubblicato il 07/12/2009
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