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Delibera n. 20/SEZAUT/2009/QMIG – Interpretazione art. 71 del D.L. 112/2008 convertito nella L.133/2008

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 Corte dei Conti – 23/11/2009 – Pagamento visite fiscali – Depositata la delibera n° n. 20/SEZAUT/2009/QMIG – Interpretazione art. 71 del D.L. 112/2008 convertito nella L.133/2008              

Deliberazione n. 20/SEZAUT/2009/QMIG

LA CORTE DEI CONTI

In

Sezione delle Autonomie

nell’adunanza del 9 novembre 2009

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell’art. 3, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 444, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la propria deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009, recante “Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;

Vista la nota n. 2545 del 6 luglio 2009 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche ha trasmesso al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo ed ai Presidenti di tutte le Sezioni regionali, una richiesta di parere da parte di un comune della Regione Marche, ravvisando nella problematica prospettata una questione rilevante in generale per tutto il pubblico impiego;

Vista la nota n. 74-03/11/2009-AUT_PRES-A91P2 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l’adunanza odierna;

Udito il relatore, Presidente della Sezione di controllo per la Regione Marche Giuseppe Ranucci,

PREMESSO

            La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche ha sottoposto a questa Sezione delle Autonomie un quesito concernente la copertura delle spese sostenute dalle Aziende sanitarie locali per effettuare le visite fiscali disposte nei confronti dei dipendenti pubblici, ed in particolare dei dipendenti comunali.

         La questione sulla quale è chiamata a pronunciarsi questa Sezione, a seguito della rimessione da parte della Sezione regionale territorialmente competente, riguarda la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 23, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente il regime relativo all’onere del pagamento delle visite fiscali disposte dalla Pubblica amministrazione nei confronti dei propri dipendenti

CONSIDERATO

         L’onere del pagamento delle visite fiscali disposte dalle Amministrazioni pubbliche, in quanto connesso ad un compito proprio delle Aziende sanitarie locali non è stato finora posto a carico delle Pubbliche amministrazioni richiedenti la visita bensì a carico del Servizio sanitario nazionale. Si veda, tra l’altro, l’ormai risalente decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1909 del 23 dicembre 1998 e, in particolare, l’art. 54, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 189 che ha disposto “le prestazioni riconducibili ai suddetti (scil: essenziali) livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002 ………”, nonché l’allegato 1-B al suddetto D.P.C.M. (voce: Certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di salute).

         A seguito, peraltro, di un nuovo orientamento della Corte di cassazione (sentenza n. 13992 del 31 marzo 2008), che ha condannato una istituzione scolastica al pagamento all’A.S.L. territoriale delle visite fiscali, nel presupposto della non configurabilità di una presunzione di gratuità della prestazione, è stato chiesto alla Sezione regionale di controllo indicata in epigrafe, un parere al riguardo, sia da parte di un comune, sia da parte di numerose istituzioni scolastiche della Regione, in ordine all’obbligo o meno di corrispondere alle Aziende sanitarie locali il corrispettivo dalle stesse richiesto per le visite loro ordinate.

         Si è altresì fatto presente che la problematica in proposito si è resa più rilevante, in termini di onere finanziario, a seguito delle recenti disposizioni normative che prevedono la normale obbligatorietà delle visite fiscali anche nel caso di assenza del dipendente per un solo giorno.

         Occorre osservare che il legislatore, con l’art. 17, comma 23, lettera e) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha ravvisato l’esigenza di in intervento organico nella materia, dettando due commi (5-bis e 5-ter) aggiunti all’art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nel primo di detti commi viene espressamente ribadito il principio che “gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”; nel secondo di essi si individua il criterio per la risoluzione del problema della copertura della spesa, disponendosi che “a decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori ……”. Non sembra superfluo osservare che l’indicato criterio di riparto conferma l’orientamento espresso nella citata decisione del Consiglio di Stato del 1998 nella parte in cui rilevava che gli oneri per gli accertamenti tecnici-sanitari debbono formare oggetto di accordo in seno alla Conferenza Stato-Regioni, d’intesa con la quale viene adottato il piano sanitario nazionale.

         La nuova normativa, dunque, nel confermare il precedente assetto,   si configura pure come scelta discrezionale del legislatore che tende, tra l’altro, a riconsiderare l’attività del pubblico dipendente non alla semplice stregua di un rapporto di lavoro privato (in cui certamente assume rilievo primario il rapporto salario-produzione) bensì in relazione al suo concreto indirizzarsi al soddisfacimento di interessi propri delle pubbliche amministrazioni, diretti per ciò stesso al soddisfacimento di fabbisogni pubblici diffusi sul territorio e irrinunciabili come pure, del resto, hanno carattere pubblico in senso lato e sono altrettanto irrinunciabili le funzioni ed i compiti propri di tutti gli addetti del Servizio sanitario nazionale.

         In questo senso si deve riconoscere natura ricognitiva alla normativa in esame e pertanto la sua applicabilità anche ai rapporti giuridici tuttora in corso o comunque non esauriti.

         Per i motivi esposti la Sezione delle Autonomie

DELIBERA

L’art. 71 del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, come integrato dall’art. 17, comma 23 del decreto legge n. 78/2009 convertito dalla legge 102/2009 con l’aggiunta, tra l’altro, dei commi 5-bis e 5-ter, deve essere inteso come una interpretazione autentica, quanto meno sostanziale, avente efficacia retroattiva, ma con salvezza delle situazioni definite.

DISPONE

         Che a cura della Segreteria della Sezione la presente deliberazione sia comunicata a tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

         L’estensore                                         Il Presidente

            Ranucci                                       Todaro Marescotti

Depositata in Segreteria il 23/11/2009

Il Dirigente

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