ECCOVI il resoconto parlamentere odierno della seduta della commissione della camera deI deputati dove si discute il decreto di annullamento del concorso a preside in Sicilia. La fonte é il sito della camera dei deputati…SEMBRA DI CAPIRE DALLA DISCUSSIONE CHE, IN SEGUITO ALLA COMPLESSITA’ DELLA VICENDA, IL GOVERNO NON SE LA SENTE DI ENTRARE IN CONFLITTO APERTO CON LA MAGISTRATURA E PER ORA SI PENSERA’ A SALVAGUARDARE LA CONTINUITA’ DIDATTICA IN SICILIA, EVITANDO PERICOLOSI LICENZIAMENTI…BUONA LETTURA DISEGNO DI LEGGE presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (GELMINI) Conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici Presentato il 27 novembre 2009 Onorevoli Deputati! – Nel 2004 è stato bandito il corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Il concorso, gestito a livello regionale, ha portato, in Sicilia, alla nomina di più di 300 dirigenti scolastici, alcuni dei quali hanno assunto servizio in altre regioni per carenza di posto nella regione di appartenenza. Le commissioni giudicatrici del corso-concorso ordinario sono state composte secondo quanto previsto dall’allora vigente regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341, che all’articolo 2, comma 7, testualmente recitava: «Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta per posti messi a concorso per i tre settori formativi indicati al precedente comma 1, superino complessivamente le 500 unità, con l’integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100». In Sicilia, considerato il numero di candidati, la commissione operava divisa in due sottocommissioni con la presenza di un unico presidente, così come prescriveva il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alcuni candidati, non ammessi alle prove orali, avevano a suo tempo presentato ricorso davanti al tribunale amministravo regionale (TAR) della regione Sicilia lamentando che le due sottocommissioni operavano contestualmente e che, pertanto, non poteva essere assicurata la costante presenza del presidente violando in tale modo il principio del «collegio perfetto». Il TAR della regione Sicilia, con ordinanza cautelare, ha disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte da parte di una sottocommissione diversa da quella che aveva in precedenza effettuato la prima correzione. A seguito della rivalutazione, i ricorrenti, non essendo stati ammessi ancora una volta alle prove orali, hanno proposto ricorso per motivi aggiunti con i quali, oltre a richiedere l’annullamento delle nuove valutazioni, hanno chiesto anche l’annullamento di tutte le prove concorsuali e, pertanto, dell’intero concorso. Il TAR di Palermo ha dichiarato inammissibili i ricorsi in quanto essi non erano stati notificati a nessuno dei soggetti ammessi alle prove orali. Le citate sentenze sono state appellate al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (CGA), che non ha confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso operata dal TAR e ha ritenuto ancora esistente l’interesse delle parti ricorrenti alla decisione nonostante la nuova bocciatura operata da una diversa sottocommissione. In esecuzione della decisione del CGA il Dirigente generale (DG) dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha nominato un’ulteriore nuova sottocommissione del tutto diversa dalla precedente per correggere nuovamente le prove scritte delle parti ricorrenti. Tuttavia, con la sentenza n. 1065 del 10 novembre 2009, il CGA in sede di giudizio di ottemperanza per la presunta errata esecuzione operata dal DG della precedente sentenza del CGA, ha chiarito la portata della propria decisione statuendo la nullità di tutto il corso-concorso svolto in Sicilia in base al principio del «collegio perfetto» in sede di valutazione delle prove scritte, cioè giudicando illegittima la composizione della commissione nel suo complesso, vale a dire giudicando in merito al contenuto sostanziale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le ultime pronunce dell’organo di giustizia amministrativa siciliana sono intervenute durante lo svolgimento dei lavori parlamentari relativi alla conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010». In particolare, durante la prima lettura presso la Camera dei deputati, è stato approvato dall’Assemblea un emendamento parlamentare secondo cui l’annullamento di procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico per concorsi svolti antecedentemente all’emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano già stati assunti in servizio. Tale emendamento, nel testo licenziato definitivamente dal Senato della Repubblica, è confluito nell’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009. Nel frattempo, come già illustrato, è intervenuta la pronuncia in ottemperanza del CGA che rende necessario, in ossequio al disposto di tale sentenza, l’intervento legislativo abrogativo dell’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009. A seguito di tale intervento giurisdizionale, infatti, già la Commissione giustizia del Senato della Repubblica aveva avanzato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma in questione, dubbi ripresi anche nell’ambito della discussione in sede referente presso la 7a Commissione del medesimo Senato. I ristretti tempi a disposizione del Senato della Repubblica non hanno, tuttavia, consentito la modifica del provvedimento e la conseguente terza lettura da parte della Camera dei deputati, pena il rischio della mancata conversione nei termini costituzionali. È stato quindi approvato al Senato della Repubblica un ordine del giorno presentato dalla maggioranza con cui il Governo si è impegnato a dare «soluzione della questione del concorso per dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 novembre 2004, annullato con le sentenze nn. 477 e 478 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, nel rispetto dei provvedimenti giurisdizionali legittimamente adottati». Il provvedimento di urgenza si rende necessario al fine di evitare l’ingenerarsi di un affidamento sulla salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano già stati assunti in servizio. Non si redige la relazione tecnica poiché il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ANALISI TECNICO-NORMATIVA PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO. A) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo – Coerenza con il programma di Governo. Il presente decreto-legge viene emanato per abrogare l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010» con cui viene disposto che l’annullamento degli atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all’emanazione del «Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano stati assunti in servizio. La necessità e l’urgenza che rendono necessario lo strumento del decreto-legge derivano dalla necessità di evitare l’ingenerarsi di un affidamento sulla salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano già stati assunti in servizio. A tale riguardo occorre specificare nel dettaglio le circostanze accavallatesi medio tempore nelle more dell’approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 134 del 2009, al fine di poter al meglio inquadrare l’attuale situazione. A seguito di un contenzioso promosso da alcuni candidati della regione Sicilia, partecipanti al corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, bandito nel 2004, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con sentenza n. 1065 del 10 novembre 2009, ha accolto l’appello con cui i medesimi ricorrenti avevano gravato due precedenti sentenze del tribunale amministrativo (TAR) di Palermo, decidendo per l’annullamento delle prove di tutto il corso-concorso predetto. Durante i gradi di giudizio è stato approvato dall’Assemblea della Camera dei deputati un emendamento parlamentare al disegno di legge atto Camera n. 2724 di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009, che, nel testo licenziato in seconda lettura dal Senato della Repubblica, è diventato il comma 4-quinquiesdecies dell’articolo 1 del citato decreto-legge. I tempi contingentati non hanno permesso una terza lettura presso la Camera dei deputati, idonea a modificare l’articolato del più volte citato decreto-legge n. 134 del 2009, di talché l’esigenza e la necessità di intervenire con urgenza, ora per allora, con un apposito decreto- legge per l’abrogazione del citato comma 4-quinquiesdecies ritenuto, anche dalle competenti Commissioni parlamentari, di dubbia costituzionalità. Pertanto con il provvedimento in esame si vuole evitare l’ingenerarsi di un affidamento sulla salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano stati assunti in servizio. L’intervento è coerente con il programma del Governo in quanto è finalizzato al potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza del «sistema scuola». B) Analisi del quadro normativo nazionale. Il decreto-legge si inserisce nell’ambito della materia disciplinata dal decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009. C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti. Il decreto-legge abroga esplicitamente l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009. D) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali. Il provvedimento appare compatibile con l’attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che interviene su materie riguardanti le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato. E) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali. Il provvedimento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali. F) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le norme in esame sono compatibili e rispettano i princìpi di cui all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali. G) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. Il provvedimento non prevede lo strumento della rilegificazione o della delegificazione. H) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter. Non risulta che siano all’esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell’intervento normativo. I) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Le disposizioni contenute nel provvedimento intervengono in materia di norme generali sui livelli essenziali delle prestazioni e sull’istruzione scolastica, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e n), della Costituzione; sono quindi coerenti con i princìpi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulla specifica materia. PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE. A) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria in quanto disciplinano aspetti interni della normativa generale sull’istruzione. B) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto. Non risulta che vi siano in atto procedure d’infrazione comunitarie nella materia oggetto del provvedimento. C) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi comunitari. La normativa recata dal provvedimento è compatibile con gli obblighi comunitari. D) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. Non risulta che siano pendenti davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del decreto-legge. E) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. Non risulta che siano pendenti davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie. F) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea. La specificità degli interventi normativi previsti dal provvedimento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull’accesso ai servizi scolastici dei cittadini comunitari nei Paesi membri dell’Unione europea. PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO. A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. Non vengono introdotte nuove definizioni normative. B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo. C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti. Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione. D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. Il provvedimento prevede l’abrogazione espressa dell’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009. E) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Le norme del provvedimento prevedono effetti retroattivi. Non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente. F) Verifica delle presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. Non risulta che vi siano deleghe aperte nella materia oggetto delle disposizioni del provvedimento. G) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione. Le norme del provvedimento non comportano atti attuativi di natura gestionale. H) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative. ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI. A) Descrizione del quadro normativo vigente. Il decreto-legge in esame si inserisce nella scia del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010». B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione. A seguito di un contenzioso promosso da alcuni candidati della regione Sicilia, partecipanti al corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, bandito nel 2004, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con sentenza n. 1065 del 10 novembre 2009, ha accolto l’appello con cui i medesimi ricorrenti avevano gravato due precedenti sentenze del tribunale amministrativo regionale (TAR) di Palermo, decidendo per l’annullamento delle prove di tutto il corso-concorso predetto. Durante i gradi di giudizio è stato approvato dall’Assemblea della Camera dei deputati un emendamento parlamentare al disegno di legge atto Camera n. 2724 di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009, che, nel testo licenziato in seconda lettura dal Senato della Repubblica, è diventato il comma 4-quinquiesdecies del citato decreto-legge. I tempi del procedimento di conversione non hanno permesso una terza lettura alla Camera dei deputati, idonea a modificare l’articolato del più volte citato decreto-legge n. 134 del 2009, di talché l’esigenza e la necessità di intervenire con urgenza, ora per allora, con un apposito decreto-legge per l’abrogazione del citato comma 4-quinquiesdecies ritenuto, anche dalle competenti Commissioni parlamentari, di dubbia costituzionalità. C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo. Con il provvedimento si vuole evitare l’ingenerarsi di un affidamento sulla salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai candidati dei predetti corsi-concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano stati assunti in servizio. D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l’intervento normativo e indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento. Obiettivo primario è rispettare il provvedimento giurisdizionale ed evitare l’ingenerarsi di un eventuale ulteriore impugnativa per motivi di incostituzionalità. E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio. Principali destinatari del provvedimento sono il personale dirigente scolastico che ha partecipato al più volte citato corso-concorso. SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE. Procedure di consultazioni effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati. Sui contenuti del provvedimento non sono state effettuate consultazioni. SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO). Valutazione dell’opzione zero e prevedibili effetti. La scelta dell’opzione zero comporterebbe l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi fissati. SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO. Opzioni alternative di intervento regolatorio. Non si ravvisano opzioni alternative, considerata l’urgenza e la necessità. SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA. A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti. Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta. Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell’adozione del provvedimento in esame. C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti. Non sono previsti obblighi informativi specifici per i destinatari diretti e indiretti; il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. D) Comparazione con altre opzioni esaminate. Non sono state prese in esame altre opzioni, attese l’urgenza e la necessità. E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio. L’attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE. L’intervento normativo non ha effetti di alcun genere sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese. SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO. A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio. È soggetto attivo dell’intervento regolatorio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento; il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio. Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR. Non sono previsti meccanismi di controllo e di monitoraggio. ALLEGATO (Previsto dall’articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127) TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010. Articolo 1. (omissis) 4-quinquiesdecies. L’annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all’emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2009. Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per abrogare l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, entrato in vigore il 25 novembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; emana il seguente decreto-legge: Articolo 1. 1. È abrogato l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, 167. 2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti dall’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nel periodo di vigenza della norma medesima. Articolo 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 2009. NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Visto, il Guardasigilli: Alfano. DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo. (Esame e rinvio). La Commissione inizia l’esame del provvedimento. Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge in esame si compone di due articoli. In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 134 del 2009, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010, il quale è stato convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. Ricorda che la disposizione che viene ora abrogata è stata introdotta alla Camera il 19 ottobre scorso, nel corso della discussione in Assemblea del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge. La disposizione esclude che l’annullamento di atti dei concorsi, ordinari e riservati, a posti di dirigente scolastico indetti prima del riordino delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 incida sulle posizioni giuridiche dei candidati assunti in servizio in quanto vincitori o idonei. Rileva che la questione si riferisce, in particolare, come indicato dalla relazione illustrativa del disegno di legge in esame, ad un contenzioso amministrativo promosso da alcuni partecipanti ad un corso-concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito nel 2004. È necessario, per la comprensione dell’intervento, precisare che nel 2004 – con decreto del direttore generale del personale della scuola del 22 novembre di quell’anno – è stato bandito il primo corso-concorso ordinario da effettuare a livello regionale per il reclutamento di dirigenti scolastici. In ragione del consistente numero di partecipanti, la commissione esaminatrice – come previsto dall’articolo 8 del bando di concorso e dall’articolo 2, comma 7, del regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici, di cui al DPCM n. 341 del 2001 – è stata suddivisa in due sottocommissioni. Le due sottocommissioni erano composte ciascuna da due membri e presiedute da un unico presidente. Alcuni candidati, i cui elaborati non erano stati valutati positivamente, hanno adito il TAR Sicilia lamentando la violazione del principio in base al quale la Commissione esaminatrice rappresenta un «collegio perfetto»: ciò, perché, avendo le due sottocommissioni lavorato contemporaneamente, la presenza del presidente non era stata costante. Il TAR Sicilia ha disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte dei ricorrenti, da parte di una diversa sottocommissione. A seguito della rivalutazione, i ricorrenti, non essendo stati ancora una volta ammessi alle prove orali, hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento dell’intero concorso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal TAR per mancata notifica ai soggetti ammessi alle prove orali. I ricorrenti hanno quindi adito il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia. Quest’ultimo, con sentenze n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009, ha interamente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo non sussistenti cause di inammissibilità e ritenendo, invece, fondato il motivo del ricorso principale, riproposto anche come motivo aggiunto, circa l’imperfetta composizione delle sottocommissioni. La direzione regionale per la Sicilia ha, quindi, proceduto a nominare una ulteriore nuova sottocommissione per rivalutare le prove scritte dei ricorrenti. Con la sentenza 10 novembre 2009, n. 1065 – intervenuta mentre era in corso l’iter parlamentare di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009 – il Consiglio di giustizia amministrativa, pronunciandosi in sede di giudizio di ottemperanza, ha però ritenuto che il decreto di nomina di altra commissione non avesse natura ottemperativa e che costituisse anzi sostanziale elusione del giudicato. L’organo ha evidenziato che l’addebito di illegittimità è stato ascritto, ab origine, al provvedimento che, costituendo le due sottocommissioni con un unico presidente, ha consentito che quest’ultimo transitasse dall’una all’altra senza e che, nel frattempo, fossero interrotte le operazioni di valutazione. Pertanto, ha ritenuto il Consiglio di giustizia amministrativa, «la rimozione giurisdizionale ha interessato, in via diretta ed immediata, l’atto organizzativo ex se, e non già – diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione – soltanto il modus operandi della sottocommissione, con riferimento esclusivo alla correzione degli elaborati della attuale ricorrente». Il vizio afferente l’atto di costituzione e nomina delle sottocommissioni è caratterizzato – prosegue il Consiglio di giustizia amministrativa – attribuisce «efficacia necessariamente erga omnes, in quanto ne viene travolto, di riflesso, il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le sottocommissioni. Ricorda che il Consiglio di giustizia amministrativa ha, quindi, dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato ponendo in essere i provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale. A tal fine, è stato posto un termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, con riserva di nomina del commissario ad acta ad istanza di parte, nel caso di inottemperanza oltre tale termine. Nella relazione illustrativa del provvedimento in esame si evidenzia, pertanto, come si renda quindi necessario, ai fini del rispetto del principio costituzionale dell’intangibilità del giudicato, abrogare la summenzionata disposizione del decreto-legge n. 134. Il comma 2 dell’articolo 1, pertanto, stabilisce la nullità degli effetti eventualmente prodotti dalla disposizione abrogata nel periodo della sua vigenza. Rileva che l’articolo 2, infine, dispone l’immediata entrata in vigore del decreto-legge, la cui necessità ed urgenza nasce, come chiarito dalla medesima relazione illustrativa, dall’esigenza di evitare l’ingenerarsi di un affidamento sulla salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai candidati dei concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano già stati assunti in servizio. Ricorda infine che, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 134, l’Assemblea del Senato ha accolto l’ordine del giorno G.1.12 del relatore, con il quale si impegnava il Governo, tra l’altro, ad affrontare tempestivamente alcune questioni rimaste insolute in ragione dell’esigenza di non modificare il testo del decreto-legge per evitarne la decadenza. Tra queste figura anche la questione del corso-concorso bandito con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, sul quale era nel frattempo intervenuta la citata sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa del 10 novembre. Nicolò CRISTALDI (PdL), nel premettere che in un’altra sede sarà opportuno svolgere una riflessione sulla difformità delle decisioni del TAR della Sicilia e del Consiglio di giustizia siciliana, che si registra con sempre maggiore frequenza, rileva come il contenuto del decreto-legge in esame non sia altro che il recepimento di una sentenza del predetto Consiglio di giustizia. Ricorda come, di fatto, poco dopo l’approvazione di un emendamento al decreto-legge n. 134 del 2009 sia giunta la citata sentenza e che la situazione attuale vede la presenza di 420 persone che hanno vinto un concorso di dirigente scolastico e di altrettante 420 persone che sono subentrate ai vincitori. La questione interessa, allo stato, 840 persone e, per la prima volta nel paradosso della legislazione italiana, chi ha vinto un concorso viene alla fine licenziato anche dal posto che aveva in precedenza. Ritiene quindi necessario chiarire quali siano le conseguenze dell’annullamento del concorso in questione e che sorte avranno i soggetti interessati dalle vicende giurisdizionali che hanno investito la vicenda. Ritiene quindi che il Governo debba preoccuparsi del destino delle persone che dopo anni di studio e lavoro sono risultati vincitori del concorso da dirigente e che all’improvviso si ritrovano in una situazione di assoluta incertezza: rileva che loro colpa è stata solo quella di essere risultati vincitori di un concorso. Ritiene altresì paradossale che le condizioni che hanno riguardato il concorso in questione sono le stesse applicate in tutta Italia ma, a seguito della decisione del Consiglio di giustizia siciliana, solo per quelli coinvolti nel concorso in questione si è verificata una situazione di assoluta incertezza sul loro futuro occupazionale, con un’evidente disparità rispetto alle altre regioni. Evidenzia, in conclusione, la necessità che il Governo individui una soluzione di fronte al complesso e folle panorama giurisprudenziale e legislativo che si è delineato, introducendo altresì elementi di chiarezza che attualmente mancano nella vicenda. Ricorda inoltre come i ricorrenti siano stati tre volte bocciati nei successivi riesami disposti in sede giurisdizionale. Rileva come il rischio sia anche quello del proliferare di contenzioso in tutta Italia con un problema che può coinvolgere migliaia di persone. David FAVIA (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, tanto più che è di contenuto analogo ad un emendamento proposto al Senato e poi respinto. Ricorda di aver evidenziato sin dall’inizio l’anomalia della procedura seguita, che ha visto un intervento legislativo su profili che attengono a decisioni giurisdizionali. Ritiene inoltre che non vi sia disparità di trattamento tra diverse regioni, considerato che in passato è accaduto più volte che in sede giurisdizionale si annullassero procedure concorsuali svolte in varie zone d’Italia. Ritiene che il rimedio non possa che essere quello della ripetizione del concorso ed auspica che a seguito di questo possa essere risolta anche la questione che attiene alla posizione giuridica di chi lo aveva svolto in precedenza. Sesa AMICI (PD) ricorda come i gruppi di opposizione avessero evidenziato i rischi dell’emendamento proposto e poi approvato al decreto-legge n. 134 del 2009. Nonostante ciò la maggioranza ha ritenuto opportuno procedere e poco dopo è intervenuta la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa. Ritiene quindi indubbio che sul punto occorra chiarezza anche considerato che la procedura che prevedeva la nomina di un presidente e di due sottocommissioni nell’ambito del concorso in questione era stata applicata in tutto il territorio nazionale sulla base di una nota interpretativa del Ministero. Rileva come un elemento ulteriore di complicazione sia dato anche dalla decisione di questo Governo di abolire la possibilità di avvalersi dell’istituto della reggenza. Sottolinea quindi come emerga un problema organizzativo della scuola e di responsabilità di ognuno. Occorre in particolare comprendere quali siano gli atti che l’Esecutivo intenda nel frattempo porre in essere per risolvere altresì la questione degli atti compiuti dai soggetti la cui nomina è ormai nulla. Donato BRUNO, presidente e relatore, rileva come sotto il profilo giuridico il Governo sia tenuto a preoccuparsi di adeguarsi a quanto stabilito da una sentenza nel frattempo intercorsa a seguito della decisione di un organo giurisdizionale qual è il Consiglio di giustizia amministrativa. Comprende in ogni modo che permane una questione politica su quanto avvenuto nel frattempo. Il sottosegretario Giuseppe PIZZA rileva come ci si trovi di fronte ad una vicenda complessa, che ha seguito personalmente. Ricorda come nel corso dell’articolato iter di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009 presso la Camera dei deputati si sia voluto recepire le proposte del Governo e dell’opposizione trovando punti di equilibrio e di dialogo. Ciò è avvenuto anche per quanto riguarda la disposizione in esame che nella formulazione originaria recava anche una parte ulteriore. La soluzione finale che è stata individuata era certamente connotata da una evidente fragilità su cui il Governo non è voluto intervenire per evitare il rischio che una terza lettura del provvedimento potesse farlo decadere, con forti conseguenze sulle migliaia di precari interessati dallo stesso. In relazione a quanto emerso nel corso del dibattito evidenzia come il Governo non possa ormai introdurre rimedi legislativi su una vicenda su cui è intervenuto un giudicato. Sulla questione della reggenza si sta valutando una soluzione che consenta di preservare il posto di lavoro a chi aveva vinto il concorso assicurando altresì la continuità didattica in Sicilia. Si riserva in ogni modo di intervenire ulteriormente nel prosieguo dell’iter. Roberto GIACHETTI (PD) fa presente come emerga ormai con chiarezza come il provvedimento in esame sia volto a porre rimedio ad un errore fatto alla Camera, a dimostrazione dei tempi ristretti e delle modalità con cui si procede quando ci si trova di fronte a disegni di legge di conversione di decreti-legge. Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che nell’ambito dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare a domani, alle ore 9.30, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al provvedimento in oggetto. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 18.50.
da aetnanet