La pensione di anzianità si può ottenere prima di aver compiuto l’età pensionabile. Attualmente i requisiti richiesti per la pensione di anzianità sono 35 anni di contributi e 58 anni di età. Se non si sono ancora raggiunti i 58 anni di età, si può comunque ottenere la pensione di anzianità se si possono far valere 40 anni di contribuzione. Anche per ottenere la pensione di anzianità è necessario aver cessato l’attività lavorativa.
I REQUISITI
La legge 247/2007, modificando le decorrenze per il pensionamento introdotte dalla legge 335 del 1995, ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico, secondo il quale, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima di 35 anni, è possibile accedere alla pensione in base ad una “quota” determinata complessivamente da anzianità contributiva e età anagrafica. Durante il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 si potrà accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età. Dal 1° luglio 2009 si conseguirà la pensione secondo il meccanismo delle quote, come indicato nello schema:
I requisiti | ||
Anno | Somma di età anagrafica e anzianità contributiva | Età anagrafica minima |
2008 | – | 58 |
Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 | – | 58 |
Dal 1.07.2009 al 31.12.2009 | 95 | 59 |
2010 | 95 | 59 |
2011 | 96 | 60 |
2012 | 96 | 60 |
Dal 2013 | 97 | 61 |
Pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età
Nel conteggio dei 35 anni di contributi (1820 contributi settimanali) non sono considerati i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, tranne pochi casi. Dal 1° gennaio 2001 sono considerati validi i contributi figurativi per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia e pochi altri casi.
Pensione di anzianità con 40 anni di contributi a qualunque età
Nel 2008 un lavoratore con almeno 40 anni di contributi (purché almeno 35 anni siano costituiti da contribuzione effettiva) può ottenere la pensione di anzianità indipendentemente dall’età. In questo caso si tiene conto di tutta la contribuzione accreditata.
Maggiorazione contributiva
I lavoratori privi della vista (tutti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione), i lavoratori sordomuti e i lavoratori con un’invalidità superiore al 74%, hanno diritto ad una maggiorazione sull’anzianità contributiva.
In particolare
La legge prevede che coloro che svolgono lavori usuranti possano andare in pensione in anticipo rispetto ai limiti di età previsti per la generalità dei lavoratori, in relazione allo svolgimento e alla durata della loro attività.
FINESTRE E DECORRENZA
Con meno di 40 anni di contributi | |
Requisiti maturati entro il | Decorrenza della pensione |
30 giugno | 1° gennaio anno successivo |
31 dicembre | 1° luglio anno successivo |
Con almeno 40 anni di contributi | |
Requisiti maturati entro il | Decorrenza della pensione |
31 marzo | 1° luglio stesso anno* |
30 giugno | 1° ottobre stesso anno** |
30 settembre | 1° gennaio anno successivo |
31 dicembre | 1° aprile anno successivo |
* Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno
** Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre
LA DOMANDA
La domanda di pensione va compilata su un modulo disponibile presso gli uffici Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato. Nel modulo di domanda sono indicati anche i certificati anagrafici (o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche dagli Uffici Inps) da allegare. Il modulo di domanda deve essere compilato in tutte le parti ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (articolo 1, comma 783 della legge 296/2006) e presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio Inps o spedito per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di pensione di anzianità venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’esame del ricorso stesso.