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Supplenze, corsa per riaprirle

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È legge il dl sulla scuola: dal 2011 sarà possibile concorrere per gli istituti di una sola provincia

In graduatoria anche i precari con 180 giorni di servizio
Via libera alle supplenze con precedenza anche per i docenti precari con 180 giorni di servizio. È questa la novità più importante contenuta nella legge di conversione del decreto legge salvaprecari, approvata definitivamente dal senato il 18 novembre scorso

Il ministero dell’istruzione, dunque, dovrà emanare ulteriori disposizioni alle scuole e agli uffici scolastici provinciali per consentire agli interessati di accedere agli elenchi e far valere la precedenza. Nella versione originale il decreto legge 134/2009 prevedeva questo vantaggio solo per coloro che avevano svolto nello scorso anno scolastico almeno un incarico di supplenza fino a termine delle attività didattiche (30 giugno). Adesso, invece, nel novero degli aventi titolo rientrano anche coloro che hanno svolto una supplenza di almeno 180 giorni, sempre nello scorso anno. E quindi l’amministrazione centrale dovrà impartire le relative disposizioni di attuazione alle amministrazioni periferiche, che dovranno procedere ad acquisire e valutare le domande. Dopo di che gli uffici scolastici compileranno materialmente gli elenchi prioritari inserendo tutti gli aventi diritto. Restano confermate le disposizioni introdotte dal decreto legge 134 per quanto riguarda i docenti precari che hanno già presentato le domande , in quanto aventi titolo per avere effettuato supplenze nel trascorso anno scolastico almeno fino al termine delle attività didattiche. Il testo apporvato dal senato, peraltro, non fa altro che ricalcare quello approvato alla camera, con le relative modificazioni introdotte in quella sede. E’ confermata, dunque, la cancellazione della disposizione del decreto legge che prevedeva il divieto di corrispondere ai precari gli aumenti per l’anzianità di servizio. E ciò ribadisce implicitamente l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale gli scatti di anzianità spettano sia ai lavoratori a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato. Si tratta, peraltro di un filone intepretativo inaugurato dalla Corte di giustizia europea e ormai consolidato da almeno 4 diverse pronunce dei giudici di merito italiani. Confermato anche l’onere di ripresentare la documentazione per fruire dei benefici delle legge 104/92, sull’assistenza ai disabili, in caso di trasferimento da una provincia a un’altra. Idem per quanto riguarda la cancellazione delle code alle graduatorie a esaurimento. Dal 2011 chi vorrà trasferirsi da una provincia all’altra potrà farlo, ma sarà cancellato dalla graduatoria di partenza per essere inserito a pettine, armi e bagagli, nella graduatoria delle provincia di arrivo. In buona sostanza, dunque, dal 2011 ritornerà in auge la disciplina che era in vigore prima dell’invenzione delle code. E quindi chi vorrà trasferirsi potrà farlo liberamente. Confermata anche la precedente disciplina del reclutamento. E quindi le immissioni in ruolo continueranno ad essere tratte a metà dalle graduatorie dei concorsi ordinari e per il rimanente 50% dalle graduatorie a esaurimento. Infine, è stata confermata l’introduzione dell’esame preliminare per i candidati privatisti che intendano sostenere gli esami di stato. Nulla di fatto, invece, per il pensionamento anticipato, proposto da Giuseppe Valditara, senatore del Pdl, che si è dovuto accontentare di un ordine del giorno accolto direttamente dal governo. Con il quale l’esecutivo si è impegnato a varare un piano pluriennale per la progressiva stabilizzazione del personale precario della scuola entro l’approvazione del prossimo documento di programmazione economica e finanziaria (Dpef). In ogni caso, la proposta ha raccolto già molti consensi all’interno della maggioranza e si facendo strada l’ipotesi che essa possa essere recepita in un provvedimento legislativo ad hoc. Probabilmente un decreto legge. Recepito dal governo anche l’ordine del giorno del relatore, Francesco Bevilacqua (Pdl) che sbarra il passo alla valutazione nelle graduatorie dei servizi prestati nelle scuole paritarie in assenza del versamento dei contributi previdenziali.

Note: ItaliaOggi Azienda Scuola 24/11/2009

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