Garantito l’ultimo scatto stipendiale se lo si matura entro il 2011 Trattenimento in servizio
Per quanto riguarda l’applicazione del comma 7 dell’art. 72 della legge 133/2008, ovvero la richiesta di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il 65° anno di età, si precisa che l’istanza di trattenimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 l’interessato non raggiunga, entro il 65° anno di età, l’anzianità contributiva massima di 40 anni.
Nella direttiva del febbraio 2009 si faceva riferimento anche al mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima per il diritto a pensione: condizione, questa, che ora non è stata invece citata.
Risoluzione d’imperio
Per l’applicazione del comma 11 dell’art. 72 della legge 133/2208, ovvero la risoluzione d’autorità del rapporto di lavoro per raggiunto quarantennio di contribuzione comunque maturata da docenti e Ata, il ministero ribadisce che il dirigente scolastico dovrà inviare il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro -con effetto dal 1° settembre 2010- al dipendente che entro la stessa data risulterà, dai dati forniti dalla direzione regionale, avere maturato i 40 anni di contribuzione utile a pensione. La novità è l’introduzione del seguente principio: è fatta salva la possibilità di rinviare l’adozione del suddetto provvedimento qualora l’interessato non abbia raggiunto alla predetta data l’ultima posizione stipendiale, di cui sarà in godimento, comunque, entro il 2011.
Note: ItaliaOggi Azienda Scuola 24/11/2009