E’ incompetente il Tar per le cause sulla posizione in graduatoria
Precari della scuola dal giudice ordinari Importante sentenza del Tar dell’Emilia Romagna su punti SsisGilda ha chiesto ai prof di non rivolgersi ai giudici amministrativi
Di Vincenzo Brancatisano
10 NOVEMBRE 2009 – Quando si impugna una graduatoria per rivendicare una posizione migliore rispetto a quella accordata da un Ufficio scolastico provinciale occorre rivolgersi al giudice ordinario, cioè al giudice del lavoro e non al Tar, poiché la giurisdizione amministrativa non è competente a decidere in merito. Proprio per «carenza di giurisdizione del giudice amministrativo», il Tar Emilia Romagna, con la sentenza n. 1928, ha respinto come inammissibile un ricorso presentato dalla professoressa Maria Assunta Pinotti, docente precaria di matematica alle medie di primo grado. L’insegnante aveva chiesto l’annullamento della graduatoria ad esaurimento di Modena per il biennio 2009-2011 nella classe di concorso A059 nella parte in cui essa stessa era stata inserita nella diciannovesima posizione anzichè nella seconda di terza fascia e ciò sulla base del D. M. 42/2009 secondo cui non è possibile spostare da una graduatoria a un’altra i 24 punti aggiuntivi ottenuti con l’abilitazione presso la Ssis. Il decreto era stato annullato dal Tar del Lazio nei mesi precedenti (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 10728/2008) (<-clicca su copia cache) con una decisione che aveva indotto migliaia di “sissini” a rivolgersi ai Tar per chiedere l’avanzamento in graduatoria. Il giudizio di inammissibilità dei giudici amministrativi bolognesi è destinato ora a sparigliare le carte nella babele di ricorsi in atto nel settore del reclutamento scolastico poichè si fonda su una pressochè inattesa dichiarazione di «carenza di giurisdizione del giudice amministrativo». Secondo il Tar emiliano, come pure aveva annunciato la Gilda nei giorni scorsi attaccando le posizioni dell’Anief «le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario» e non ai giudici amministrativi. In sostanza la posizione dell’iscritto assume la qualifica di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Già nel 2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 13 febbraio 2008 n. 3399) avevano indicato la nuova via giurisprudenziale, che peraltro è meno costosa e non è sottoposta ai brevissimi termini di decadenza. Ora la professoressa ha sei mesi di tempo per riassumere la causa davanti al giudice del lavoro di Modena. I ricorsi, aveva spiegato la Gilda, riferendosi all’altra questione dell’inserimento a pettine, «sono stati presentati al giudice sbagliato, e sono stati accolti solo perché l’Avvocatura dello Stato ed il Ministero sembrano non essersene accorti». Citando espressamente la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione la Gilda si era chiesta: perché le avvocature dello Stato non hanno eccepito la competenza del Tar? E’ mai possibile che non esista una “certezza del diritto”? Per quale motivo da anni ormai (ricordiamo la faccenda del punteggio di montagna?) le norme sui precari vengono scritte con falle giuridiche che scatenano la guerra tra i poveri? Perché i precari sono costretti a pagare delle vere e proprie tasse aggiuntive, prima arricchendo chi organizza i corsi on line ed ora anche gli avvocati?». Riprendendo la questione del superpunteggio di montagna, vogliamo però ricordare che una sentenza del Tar del Lazio aveva spiegato alcuni anni orsono che la posizione in graduatorie non dà dei diritti soggettivi agli iscritti ma solo degli interessi legittimi. Che casino: come facciamo a non pensare alla trovata del deputato della Lega nord, Paolo Grimoldi, il quale commentando una delle innumerevoli ordinanze del Tar del Lazio in materia scolastica scrive: «Ci mancava pure che i magistrati del Tar decidessero le graduatorie per l’insegnamento nelle nostre scuole. Siamo oramai di fronte ad una vera e propria dittatura delle toghe, una casta che travalica i propri ambiti e scavalca le competenze del Parlamento e del Ministero». E ancora: « Non è più accettabile sottostare ai diktat di una magistratura – conclude Grimoldi – che con le sue sentenze entra nelle aule del parlamento sedendosi sui banchi del governo. Quello a cui stiamo assistendo è un golpe a cui occorre resistere». Che dire?