Sintesi dei provvedimenti del salvaprecari, dalle code alle sanatorie
Lalla da orizzontescuola- Indichiamo in sintesi i provvedimenti della Legge varata ieri sera al Senato. Rimangono ancora dubbi sulla formulazione di alcuni passaggi
Uno dei provvedimenti più attesi è l’introduzione dell’interpretazione dell’ articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, da cui si è cominciato a parlare di “coda” in caso di trasferimento nelle Graduatorie ad esaurimento
La nuova legge così si esprime:
“4bis.
L’articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 convertito con modificazioni, dalla legge 04 giugno 2004 n. 143 è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007 2008 e 2008 2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia delle graduatorie medesime.”
Nulla viene detto di quale valore potrà essere dato alle ordinanze, già ottenute dai docenti, per l’inserimento a pettine nelle province aggiuntive, in seguito alle quali in questi giorni gli USP stanno predisponendo (alcune già pubblicate) le nuove graduatorie aggiornate, e a garanzia delle quali era stato nominato un commissario ad acta.
La legge interviene poi sul futuro assetto delle graduatorie ad esaurimento:
” Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dispone l’integrazione e l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria. ”
In parole povere, viene ripristinato il principio del trasferimento (ritenuto non valido solo per il biennio 2007/09) da una provincia ad un’altra, con l’inserimento nella posizione che spetta in base al punteggio.
Altra novità della legge è l’estensione del salvaprecari a chi, iscritto nelle Gae, ha maturato da graduatorie di istituto “una supplenza di almeno centottanta giorni nel 2008/09”, con la possibilità di percepire l’indennità di disoccuopazione fino a 8 mesi.
La formulazione del testo, con l’articolo indeterminato “una” non ha mancato di suscitare perplessità, poichè non risulta chiaro se i 180 giorni debbano essere continuativi o meno. Anche in questo caso toccherà al Ministero dirimere il dubbio.
” Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l’anno scolastico 2009 2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124 e nei regolamenti attuativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo tecnico ed ausiliario, l’amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanei dei titolari, con precedenza assoluta e a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art.1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, ed al personale Ata inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008 2009, o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare, per l’anno scolastico 2009 2010 la stessa tipologia di contratto, non sia destinatario di contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. ”
Confermata anche la formulazione del testo, secondo il quale i contratti dei docenti a tempo determinato potranno trasformarsi in “a tempo indeterminato”, ma solo in caso di immissioni in ruolo.
Già nell’articolo “Salve le graduatorie, ma erano veramente in pericolo?” avevamo sottolineato quanto la questione abbia tolto del tempo prezioso ai lavori del parlamento.
Il provvedimento introduce inoltre una novità che dovrebbe permettere una boccata di ossigeno ai docenti precari: a partire dall’a.s. 2009/10 i docenti di ruolo, presenti nelle Graduatorie ad esaurimento, dovranno essere cancellati. Per questi ultimi il passaggio di cattedra o di ruolo potrà avvenire solo con l’istituto della mobilità ordinaria:
” A decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contatto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. ”
Indicazioni sulle graduatorie derivano anche dalla stabilizzazione del punteggio già acquisito: ” dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata, in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie”
E ancora, non potevano certo mancare le sanatorie: per i docenti abilitati con dm 21/05, per i docenti a tempo indeterminato che hanno partecipato ai corsi della legge 143/04, e per i Dirigenti scolastici la cui prova concorsuale era stata annullata dalla giustizia amministrativa
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, e con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente. ”
” A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all’atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della presente legge, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4- decies. ”
“L’annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sano stati assunti in servizio.
4- octies. I candidati che conseguono l’idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4- septies , in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011. ”
Il provvedimento riguarda anche gli studenti, niente sconti ai candidati privatisti agli esami di maturità: già dal 2010 per accedere alle prove finali del quinto anno i privatisti dovranno infatti sostenere un esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi del quinto superiore. L’esame non fa eccezioni: anche chi risulta in possesso della promozione all’ultimo anno dovrà sottoporsi all’esame.
” Dopo il primo periodo dell’artciolo2, comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n 425, è aggiunto il seguente: “Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.”
Confermata anche la norma che impone un più rigido controllo sulle certificazioni della legge 104:
” Sulla base della certificazione di cui ai commi 4- septies e 4- octies , le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici delle precitate norme; questi ultimi sono svolti presso un’unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal decreto di cui al comma 4- decies”
Prorogato anche per l’a.s. 2010/11 al 31 agosto il termine ultimo per procedere alle immissioni in ruolo e al conferimento delle supplenze.
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